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Ordinanza — n. 35909/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on limited partner liability, ruling external creditors cannot sue partners directly for social debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35909/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the lower court failed to address a specific allegation regarding the limited partner's failure to contribute capital. The court held that under Article 2313 of the Civil Code, limited partners in a simple partnership are liable only up to their contributed capital, excluding personal liability for social debts. Consequently, the appeal was rejected, and the judgment was partially extinguished regarding the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 2313 c.c.; The rule on limited partners' liability in simple partnerships must be interpreted to exclude their personal responsibility for social debts, limiting their obligation strictly to the capital quota they have contributed.

Parole chiave

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limited partner liability simple partnership social debts capital contribution external creditors Civil Code 2313 inadmissible appeal restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2313 c.c.
È orientamento di questa Corte quello secondo il quale la regola di cui all'art. 2313 c.c. riguardante la responsabilità dei soci accomandanti nelle s.a.s.
Art. 1203 c.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
DPR 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
art. 2313 c.c
È orientamento di questa Corte quello secondo il quale la regola di cui all'art. 2313 c.c.
art. 2313 cod. civ
«L'art. 2313 cod. civ., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che "i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita".

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2481 del 19/02/2003
va interpretata nel senso che i creditori della società non possono agire direttamente nei confronti dei soci accomandanti, essendo questi ultimi obbligati esclusivamente nei confronti della società al conferimento della quota e rispondono dei debiti sociali nei limiti di questa (Cass. n. 2481 del 19/02/2003:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19737/2019 R.G. proposto da : LENZI PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOLOGNI VITTORIO (BLGVTR59C18G999A) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO STAMPERIA ALTAIR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO, 39, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO MARIO (MZZMRA73E18H501Z), rappresentata e difes a dall'avvocato CIANCHI ROBERTO (CNCRRT60L02G999S), -controricorrente- nonchè contro STAMPERIA ALTAIR SRL, -intimata- e CASATI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RODELLA PAOLO (RDLPLA66D12H501K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOTTORE GIACHINO KATIA (DTTKTA75L69G999S) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2956/2018 depositata il18/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2956/2018, pubblicata il 18/12/2018 - in giudizio promosso da Gian Franco Casati, nei confronti della Stamperia Altair srl, della Lenzi Paolo C. sas e di Lenzi Paolo, in opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato, con il quale gli si era ingiunto il pagamento, a titolo di regresso, a favore della Stamperia Altair srl, di € 90.379,97, equivalenti a £ 175.000.000, pagati (con tre assegni circolari) da quest’ultima al Fallimento della Ritorcitura di Settimello C sas di Casati Gian Franco (società di cui il Casati era socio nella misura dello 0,2%, il Lenzi Paolo era stato liquidatore e legale rappresentante e la Lenzi Paolo C. sas era socia accomandante), al fine di permettere il soddisfacimento del ceto creditorio, con chiusura del fallimento, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione e tutte le domande riconvenzionali e di manleva avanzate dall’opponente Casati, qualificato il pagamento da parte del terzo Stamperia non come adempimento del terzo ma come pagamento, nell’ambito di un contratto di espromissione.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che correttamente il Tribunale aveva affermato l’esistenza, tra la società in accomandita semplice Ritorcitura e la società Stamperia, di un contratto di espromissione e che, non essendo configurabile un adempimento del terzo, la Stamperia, terzo espromittente (obbligata insieme, seppure a diverso titolo, al Casati, socio accomandatario della società fallita Ritorcitura e quindi responsabile dei debiti sociali ex art.2313 c.c.), avendo pagato il fallimento Ritorcitura, aveva titolo per surrogarsi nei diritti della stessa Ritorcitura, ai sensi dell’art.1203 c.c..

Tuttavia, in accoglimento parziale del gravame del Casati, si rilevava che uno dei tre assegni con i quali la somma era stata pagata, l’assegno circolare di £ 35.000.000, era stato emesso su provvista di Lenzi Paolo, non della Stamperia, cosicché il credito azionato in via monitoria si riduceva da £ 175 mil. a £ 140 mil . , corrispondenti ad € 72.303,96, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo dovuta alla Stamperia detta minor somma. Inoltre, in riforma della decisione impugnata, veniva ritenuta fondata la domanda di regresso del Casati, socio accomandatario della Ritorcitura, nei confronti della Lenzi sas, socia accomandante della Ritorcitura, e di Lenzi Paolo, in quanto il socio accomandatario che abbia assunto in via sussidiaria i debiti sociali, responsabile in via solidale ed illimitata ai sensi dell’art.2313 c.c., può escutere i soci debitori accomandanti inadempienti fino alla copertura della quota conferita, sempre ai sensi dell’art.2313 c.c., dagli stessi nella SAS, nella specie pari al 99,8%, cosicché la Lenzi sas ed il suo socio accomandatario Lenzi Paolo venivano condannati, in solido, a manlevare il Casati in ragione del 99,8% di quanto dal medesimo dovuto alla Stamperia, e quindi al pagamento di € 72.159,35.

Era, invece, da confermare, ad avviso dei giudici di appello, la statuizione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda riconvenzionale del Casati, nei confronti della Lenzi sas e del Lenzi in proprio, a titolo di regresso in forza di patto privato, per essersi la società Lenzi sas, nonostante la qualifica di socia accomandante di Ritorcitura, assunta l’obbligo di pagare i debiti sociali («a fornire la copertura delle perdite residue») di quest’ultima, con una scrittura privata del 14/1/1989, trattandosi di un atto di volontaria assunzione di responsabilità dell’accomandante nel rapporto interno con la società Ritorcitura (non nel rapporto tra soci), rispetto al quale il Casati non poteva esercitare il diritto d’azione, essendo privo di legittimazione attiva; la necessità della scrittura del 1989 dipendeva dal fatto che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori sociali e non della società.

Avverso la suddetta pronuncia, Paolo Lenzi, in proprio e quale legale rappresentante di Lenzi Paolo C. sas, propone ricorso per cassazione, notificato il 17/6/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti di Gian Franco Casati, che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi, notificato 25/7/2019 al ricorrente ed al Fallimento Stamperia Altair srl, che si è costituita con controricorso notificato il 3-4/10/2019, replicando, quindi, soltanto al ricorso incidentale condizionato. Il controricorrente-ricorrente incidentale Casati ha successivamente depositato, nel 2023, atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato nei riguardi del Fallimento Stamperia, avendo definito in via transattiva la propria posizione con quest’ultimo, e ha depositato memoria, insistendo nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, inerente al rapporto di manleva/regresso tra lo stesso e il Lenzi.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente principale Lenzi lamenta, con l’unico motivo, la violazione di legge per falsa e mancata applicazione degli artt.1322, 2313, 2697 c.c. nonché 115 c.p.c., in punto di accoglimento della domanda del Casati, asserendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato e verificato, in relazione a tale domanda del Casati, socio accomandatario (in misura dello 0,2%) della società di persone Ritorcitura di Settimello C. sas, di regresso nei confronti del socio accomandante, la Lenzi Paolo sas (nella misura del 99,80%), nei limiti della quota conferita dai medesimi nella società in accomandita semplice, se effettivamente il socio accomandante avesse o meno provveduto a versare nelle casse sociali l’importo della propria quota.

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Casati lamenta la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1322 e 1362 c.c., deducendo che la scrittura privata del 1989 dovesse essere intesa come rivolta a regolare i rapporti interni tra soci, a garanzia del diritto di regresso integrale del socio accomandatario verso il socio accomandante per i debiti relativi alla società. 3.Stante l’intervenuta rinuncia, da parte del Gian Franco Casati, al ricorso incidentale nei confronti del Fallimento Stamperia Altair srl, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., nel rapporto tra dette parti.

4. Il ricorso principale, in unico motivo, è inammissibile. Invero, con la censura si introduce una questione, in ordine al conferimento effettivo da parte del socio accomandante del capitale sociale nella misura della quota posseduta ed alla mancata relativa prova, di cui la sentenza impugnata non parla, senza spiegare dove, come e quando questa eccezione, implicante peraltro inadempimento dello stesso socio alla obbligazione di versamento della quota sociale, fosse stata formulata nel giudizio di merito. È orientamento di questa Corte quello secondo il quale la regola di cui all'art. 2313 c.c. riguardante la responsabilità dei soci accomandanti nelle s.a.s. va interpretata nel senso che i creditori della società non possono agire direttamente nei confronti dei soci accomandanti, essendo questi ultimi obbligati esclusivamente nei confronti della società al conferimento della quota e rispondono dei debiti sociali nei limiti di questa (Cass. n. 2481 del 19/02/2003:

«L'art. 2313 cod. civ., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che "i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita". Tale statuizione deve ritenersi delimiti allo stesso tempo, per entrambe le categorie di soci dell'accomandita semplice, il regime sia della responsabilità esterna sia della responsabilità interna, limitando alla "quota conferita", in relazione ad entrambi i versanti della responsabilità, il suo regime legale per quanto riguarda i soci accomandanti, escludendo espressamente la responsabilità personale di questa categoria di soci per le obbligazioni sociali».

Di regola, i soci accomandanti non rispondono per le perdite sociali se non nei limiti di quanto conferito.

5. Il ricorso incidentale condizionato del Casati, per la parte non rinunciata, è assorbito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato nei confronti dei ricorrenti. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, che va riferita al solo ricorrente principale Lenzi, nel rapporto con il Casati. Deve poi essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio nel rapporto Casati / Fallimento Stamperia, per rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla Curatela, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. PQM La Corte:

a) dichiara inammissibile il ricorso principale eassorbito quello incidentalecondizionato;

b) condanna il ricorrente principale Lenzi al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente Casati, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge;

c) dichiara estinto il giudizio nel rapporto Casati/Fallimento Stamperia Altair srl. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto:

1) della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale Lenzi dell’import