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Ordinanza — n. 35901/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to violation of the principle of immutability of the claim's basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35901/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Consorzio Roma 7 SCARL appealed a bankruptcy court decision that rejected its opposition to the bankruptcy estate and its claim for privileged status. The lower court found the opposition inadmissible because the Consorzio introduced a new factual basis for its debt after initially relying on an unpaid invoice, violating the principle of immutability of the claim. The Supreme Court upheld this ruling, stating that the lower court's subsequent merits analysis was legally irrelevant since the procedural defect was established at the outset.

Regesto Legislator

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Art. 98 l. fall.; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.: A procedural decision declaring an opposition inadmissible based on the violation of the principle of immutability of the claim's basis renders any subsequent merits reasoning by the lower court legally ineffective, thereby justifying the inadmissibility of the cassation appeal.

Parole chiave

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principle of immutability bankruptcy opposition inadmissibility of appeal change of claim basis legal irrelevance of merits credito nel fallimento offesa al credito attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l. fall.
45/14 di complessivi euro 62.601,80 e non già, secondo quanto dedotto per la prima volta col ricorso ex art. 98 l. fall., nel saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la società poi fallita.
Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo il consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2710 cod. civ.
Art. 112, 115 e 116 l.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012
Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016
Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017
Sez. 5-, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018
Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019
Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22715-2020 r.g. proposto da: Consorzio Roma 7 SCARL (cod. fisc. p. Iva 02602940591 ), in persona del legale rappresentante pro tempore l’amministratore unico Williams Di Cesare, con sede legale in Spigno Saturnia,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoWalter Mauriello, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza Margana n. 19 , presso lo studio dell’AvvocatoDomenico Luca Scordino. - ricorrente - contro FALLIMENTO DUE M APPALTI s.r.l. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositatoin data 23 luglio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 23 luglio 2020, ha r espinto l ’ opposizioneallo stato passivo del FALLIMENTO DUE M APPALTI s.r.l. proposta dal Consorzio Roma 7 SCARL per sentir accogliere, in riforma del provvedimento adottato dal g.d., la sua domanda di ammissione al chirografo,ovvero in privilegio, del credito di euro 19.472,42, derivante dai rapporti intrattenuti con DUE M APPALTI s.r.l.in bonis.

2. Il tribunale ha ri tenuto fondata l ’ eccezion e di inammissibilità dell’opposizione sollevat a dalla difesa del F allimento , atteso che nella domanda di ammissione il Consorzio aveva allegato, quale fatto costitutivo del credito di euro 19.472,72, il mancato pagamento del saldo della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80, mentre in sede di opposizione aveva dedotto per la prima volta che il credito nasceva dal saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la DUE M APPALTI s.r.l., così violando i l principio di immutabilità del titolo della pretesa creditoria; ciò nonostante, ha rigettato anche nel merito la domanda svolta con l’opposizione, in quanto la documentazione prodotta dall’opponente (copia di tre fatture emesse nei confronti di DUE M APPALTI s.r.l., copia del partitario per competenze e del registro fatture, nonché copia della proposta di compensazione inviata alla fallita a mezzo pec) non era idonea a provare l’esistenza del credito. 2.Il decreto è stat o impugnat o da Consorzio Roma 7 SCARL con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Il Fallimento non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo il consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2710 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel non aver tenuto in considerazione i dati contabili, ed in particolare le fatture, il registro Iva ed i partitari muniti di autentica notarile, e dunque di data certa opponibile al Fallimento, elementi probatori tutti decisivi, senza considerare che la documentazione prodotta non era stata mai contestata né dalla DUE M APPALTI s.r.l., prima, né dalla curatela fallimentare, dopo.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Il ricorrente, infatti, non ha impugnato la statuizione del tribunale di inammissibilità dell’opposizione per violazione del principio di immutabilità della causa petendi post a a fondamento della domanda di insinuazione, che il Consorzio aveva individuato nel mancato pagamento di una parte della fattura n. 45/14 di complessivi euro 62.601,80 e non già, secondo quanto dedotto per la prima volta col ricorso ex art. 98 l. fall., nel saldo a suo favore di reciproche e molteplici ragioni di dare ed avere derivanti dai rapporti intercorsi con la società poi fallita. 2.2.Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) la pronuncia di inammissibilità , fondata su una questione pregiudiziale di rito rilevabile anche d’ufficio,ha reso l e ulteriori motivazioni del giudice, volte al rigetto anche nel meritodell’opposizione, prive di effettiva valenza decisoria.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.