Italian Supreme Court dismisses appeal against bank investment advice rejection due to lack of admissibility and merit review errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the investor's claims against Intesa Sanpaolo regarding investment losses. The court held that the lower court's decision to omit technical expert consultation was within its discretionary power and not subject to review unless motivated errors existed, which were absent here. Furthermore, the appeal's arguments regarding specific regulatory obligations were deemed impermissible attempts to re-evaluate historical facts reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.; The court's discretionary decision on the necessity of a technical expert report is unreviewable in cassation unless motivated errors are proven, and appeals attempting to re-evaluate historical facts or contest the ratio decidendi regarding regulatory prerequisites are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36360/2019R.G. proposto da Muratori Giuseppe, rappresentatoe difes o dall’avv. Marco Da Villa , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Santuari , sito in Roma, via Costantino Morin, 45 -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Della Verità e Dario Martella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, largo di Torre Argentina, 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2595/2019, depositata il 17settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: intermediazione finanziaria - Giuseppe Muratori propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 1 7 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di condanna della Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.(poi, incorporata nella Intesa Sanpaolo s.p.a.) al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi relativi all’esecuzione di un’operazione di investimentomobiliare; - la Corte di appello ha riferito che a fondamento della domanda proposta l’attore aveva allegato che, a seguito dell’avvertenza dell’intermediario in ordine all’inadeguatezza dell’operazione, non aveva impartito per iscritto alcun ordine di esecuzione e che dopo l’acquisto del titolo la banca non si era mai premurata di informarlo in ordine all’andamento negativo del titolo; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando che: dalla documentazione acquisita emergeva che la banca aveva rappresentato l’inadeguatezza dell’operazionee che ciononostante l’investitore aveva ordinato l’esecuzione dell’operazione per iscritto; l’intermediario non era tenuto auno speciale obbligo di monitoraggio del livello di rischio dei titoli in deposito e, comunque, il default dell’emittente era stato improvvisoe non preceduto da segnali di allarme; non vi era prova del dedotto conflitto di interessi; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricors o la Intesa Sanpaolo s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il r icorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, secondo comma, 116e 217 cod. proc. civ. e 16, quinto comma, 18 e 34 del contratto quadro del 6 dicembre 2017, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; - in particolare, censura la sentenza imp ugnata nella parte in cui ha ritenutonon obbligatoria la valutazione di adeguatezza dell’operazione e, inoltre, ha accertato che l’investitore era stato informato dell’inadeguatezza della stessa e ciononostante aveva ordinato per iscritto l’esecuzione della stessa; -lamenta, altresì, che il giudice di merito avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta sul relativo modulo d’ordine; -il motivo è inammissibile; -va, in primo luogo, rilevato che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha ritenuto che non fosse dovuta la valutazione di adeguatezza in ordine all’operazione ordinata dall’investitore, ma ha affermato che l’intermediario aveva effettuato tale valutazione e comunicato l’esito negativo al cliente con annotazione effettuata sul retro dell’ordine di acquisto; - pertanto, nella parte in cui si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la «non obbligatorietà della valutazione di adeguatezza»la doglianza non si confronta con la ratio decidendi, cui è estranea una siffatta argomentazione; - in secondo luogo, il giudice di appello ha accertato che l’esito della valutazione di non adeguatezza è stato comunicato all’investitore, desumendo ciò dalla sottoscrizione, allo stesso riferibile, apposta a tergo della predetta annotazione; - il ricorrente contesta – recte , dichiara di non ricordare – di aver sottoscritto una siffatta comunicazione e, comunque, di aver dato ordine scritto di esecuzione dell’operazione; - ciò posto, si osserva che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede l’allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr.
Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); -pertanto, laddove, come nel caso in esame, si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle prove, la censura non è, in generale, ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), che, tuttavia, nel caso in esame, non è stato ritualmente prospettato con l’indicazione di specifici fatti storici asseritamente non esaminati e, comunque, non sarebbe prospettabile, ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura; - infine, la Corte di appello ha riferito di aver accertato l’autenticità della contestata sottoscrizione apposta a tergo della segnalazione di non adeguatezza dell’operazione all’esito della valutazione degli elementi istruttori offerti, senza necessità di procedere a consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta inidonea a smentire le risultanze emergenti da tali elementi; - sul punto , si osserva che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non per vizi attinenti alla motivazione (cfr.
Cass. 23 marzo 2017, n. 7472), che, tuttavia, nel caso in esame non sono stati prospettati e, comunque, per i motivi indicati in precedenza, non avrebbero potuto essere articolati stante la preclusione di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f., 18, sesto comma, contratto quadro del 6 dicembre 2007 e del Regolamento Consorzio Patti Chiari, per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che il rapporto controverso aveva a oggetto la prestazione dello specifico servizio di consulenza in materia di investimenti, comportante l’assunzione da parte della banca di verificare periodicamente l’adeguatezza del portafoglio del cliente; -critica, inoltre , la decisione di appello per aver escluso l’esistenza di rischidi default dell’emittente e l’operatività degli obblighi informativi previsti dall’adesione al regolamento del Consorzio Patti Chiari; -il motivo è inammissibile; - in merito alla contestazione delle affermazioni contenute nella sentenza secondo cui il contratto concluso dalle parti aveva a oggetto «una normale attività di prestazione di generica assistenza» dell’investitore, senza assunzione da parte dell’intermediario di un obbligo di monitoraggio del titolo acquistato eche, comunque, che nel periodo in esame non erano emersi segnali d’allarme in ordine alla solvibilità dell’emittente, la doglianza si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede, impingendo valutazioni riservate al giudice di merito (cfr.
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - in ordine, poi, alla mancata considerazione dell’adesione al regolamento del consorzio Patti Chiari, la censura non si confronta con la ratio decidendi, vertente non già sull’inesistenza di uno specifico obbligo informativo ivi previsto, bensì nell’insussistenza del suo presuppostorappresentato dalla registrazione da parte del Consorzio di «variazione significativa del livello di rischio»,che la Corte di appello ha ritenutonon essere stata elaborata prima che l’emittente accedesse alla procedura concorsuale e, dunque,che divenisse noto il suo default ; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre