Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35833/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends cassation appeal regarding French amortization plan interest calculation legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35833/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court suspended the cassation appeal regarding the legality of the French amortization plan's interest calculation method. The appellants argued that this method does not constitute anatocism (interest on interest) under Article 1283 of the Civil Code because payments are made systematically. However, the court deferred the decision on this substantive legal issue to the Second Section of the Court of Cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1283 c.c.; Art. 363-bis c.p.c.: The Court suspends the appeal to refer the question of whether the French amortization plan constitutes anatocism to the Second Section for a preliminary ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
French amortization plan anatocism legality interest on interest suspension of appeal preliminary ruling pagamento di interessi deduzione degli interessi passivi abbuono d'interesse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1283 c.c.
Art. 821 c.c.
Art. 363-bis c.p.c.
La questione sollevata con detto motivo di ricorso è stata fatta oggetto di rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell'art. 363- biscod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso13620/2022 proposto da: GIANGIORDANO PAOLO MARIA e GIANGIORDANO EMANU ELE, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe De Simone che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato Massimo Luconi che la rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA RG 13620/22 Giangiordano-Prelios Est. Cons. Marulli -intimata - avverso la sentenza dell a CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2178/2022 depositata il 01/04/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe i Giangiordano hanno inteso chiedere la cassazione della sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame avverso la decisione di primo grado che in relazione al mutuo a suo tempo da essi stipulato con la Banca Monte di Paschi di Siena, ne aveva respinto la domanda intesa a far accertare l'anatocismo degli interessi e l'usurarietà dei tassi applicati a detto rapporto, ha,tra l'altro, riconosciuto la legittimità del metodo di capitalizzazione c.d. alla francese nella convinzione che esso non comporti il calcolo di interessi su interessi «ritenendosi che, nei finanziamenti a rimborso graduale, ancorché la rata dell'ammortamento sia convenuta e determinata nel regime finanziario composto, gli interessi, maturati sul capitale residuo, risultando sistematicamente pagati ad ogni scadenza, rimangono esclusivamente "primari" (interessi sul capitale), non ricorrendo produzione alcuna di interessi "secondari" (interessi su interessi) e pertanto ritenendo che non sia concettualmente configurabile fenomeno anatocistico, difettando il presupposto dello stesso, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente composto ex art.1283 c.c. In definitiva, si reputa (e qui si condivide) che il piano di ammortamento alla francese non comporti un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario, comportando unicamente che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: tale metodo di calcolo esclude RG 13620/22 Giangiordano-Prelios Est.

Cons. Marulli anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo, come dedotto invece da parte reclamante».

2. Con il "sesto" motivo di ricorso –in realtà corrispondente al quinto motivo di ricorso – i Giangiordano hanno , in particolare , dedotto , in capo alla sentenza per cui è ricorso, la violazione degli artt. 821 e 1283 cod. civ. nella parte in cui essa ha ritenuto infondata la domanda di parte appellante relativa alla illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.

3. La questione sollevata con detto motivo di ricorso è stata fatta oggetto di rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell'art. 363- biscod. proc. civ. dal Tribunale di Salerno con ordinanza 9585/2023 del 19.7.2023, in conseguenza della quale, con provvedimento della Prima Presidente adottato il 7.9.2023, ne è stata rimessa la definizione alle SS.UU.

4. In attesa perciò della decisione delle SS.UU si impone il rinvio dell'odierna trattazione a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.11.2023. Il Presidente Dott. Mauro Di Marzio