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Ordinanza — n. 35832/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on expulsion rejection due to lack of defense and inadmissible collective expulsion claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35832/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three joint appeals by a migrant against expulsion orders and detention measures inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to inform him of international protection rights and that his detention was part of a collective expulsion, while the State offered no defense. The court rejected the claim because the lower court properly evaluated individual circumstances and because the appeal lacked substantive merit regarding the admissibility of the collective expulsion argument.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 4 e 10-ter, t.u. imm.; Art. 8 Direttiva 2013/32/UE: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the lower court has correctly assessed individual circumstances and the appellant fails to provide a valid defense or substantiate the collective expulsion claim.

Parole chiave

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collective expulsion international protection inadmissible appeal lack of defense detention center expulsion order individual assessment allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 4, t.u. imm.
Art. 10-ter, t.u. imm.
Art. 8, Direttiva 2013/32/UE
Art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte EDU, sentenza del 1°settembre 2015 – Ricorso n.16483/12 - Causa Khlaifia ed altri c. Italia
Cass. 22 settembre 2019, n. 5359
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sui riuniti ricorsi iscritti ai nn. 26923/2022, 2265/2023 e 3669 /202 3 R.G. proposti da Nedhari Farah, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio , con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. Laura Barberio , sito in Roma , viadel Casale Strozzi, 31 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Agrigento -intimato - Questura di Torino -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento , de positat a i l 6 ottobre 2022, il decreto del Giudice di Pace di Torino del 2 settembre 2023 e l’ordinanza del Tribunale di Torinodel 15 settembre 2023;

Oggetto: immigrazione - espulsione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Farah Nedhari propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento,depositata il 6 ottobre 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera; -il ricorso è affidato a un motiv o ; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigento non spiegano alcuna attività difensiva; -con distinto ricorso, affidato a due motivi, Farah Nedhar i impugna il decreto del Giudice di Pace di Torino del 2 settembre 2023 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino – Brunelleschi , disposto nei suoi confronti, emesso a seguito dell’adozione del provvedimento di espulsione; - infine, con altro ricorso , affidato a un motivo, impugna, altresì, l’ordinanza del Tribunale di Torino del successivo 15 settembre che convalidato l’ulteriore provvedimento del Questore di Torino di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino – Brunelleschi, emesso ai sensi dell’art. 6, terzo comma, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; -anche con riferimento a tali due ricorsi i soggetti intimati – Ministero dell’Interno e Questura di Torino –non spiegano alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione soggettiva (parziale) ed oggettiva dei ricorsi, avendo il primo (iscritto al n. 26923/2022 R.G.) ad oggetto la legittimità del provvedimento di respingimento dello straniero e gli altri due (iscritt i ai nn. 2265/2023 e 3669/2023 R.G.) la legittimità dei provvedimenti di trattenimento del medesimo presso il Centro di permanenza per i rimpatrie, inoltre, avendo in comune uno dei motivi articolati; -ciò posto, quanto al ricorso iscritto al n. 26923/2022 R.G., con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10, quarto comma, e 10 - ter , t.u. imm. e 8 Direttiva 2013/32/UE , per aver l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo il provvedimento impugnato benché fosse stata omessa l’informativa in ordine alla possibilità di richiedere la protezione internazionale; -evidenzia, in proposito, che la sottoscrizione del decreto da parte dello straniero non è idonea a sanare il vizio denunciato; -il motivo è inammissibile; -il Giudice di Pace ha dato che «al momento della sua [del ricorrente] preidentificazione, è stato debitamente informato della possibilità di chiedere la protezione internazionale, e il predetto nel compilare il foglio notizie, ha dichiarato e sottoscritto personale di Polizia [sic] e alla presenza del mediatore linguistico di non volerla richiedere»; - orbene , si rammenta che il vizio di violazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - la doglianza in esame non rispett a siffatto limite, risolvendosi nella contestazione dell’accertamento operato nell’ordinanza impugnata in ordine all’avvenuta informazione resa al ricorrente sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale e al conseguente rifiuto dallo stesso espresso. Deve precisarsi, al riguardo, che dal contenuto espresso del provvedimento del giudice di pace è emerso sia al momento dell’identificazione al ricorrente è stata fornita l’informazione sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale e soprattutto che il ricorrente ha dichiarato e sottoscritto alla presenza del mediatore linguistico di non volerla chiedere.

Nella specie, dunque, il provvedimento impugnato non contiene un richiamo generico all’adempimento dell’obbligo informativo, con formula di stile e mero rinvio al foglio notizie ma una specifica menzione dell’avvenuta concreta esecuzione del predetto adempimento. - l ’inammissibilità del motivo determina l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata dell’accertamento compiuto dal Giudice di Pace sul punto e, conseguentemente, osta all’esame della medesima questione nell’ambito dei ricorsi iscritti ai nn. 2265/2023 e 3669/2023 R.G., formulata in termini sostanzialmente identici nei rispettivi primi motivi; - con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 2265/2023 R.G. il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10, quarto comma, e 10-ter, t.u. imm., 8 Direttiva 2013/32/UE e 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per aver il Giudice di Pace escluso che si trattasse di un’espulsione collettiva in ragione del fatto che la situazione personale deltrattenuto era stata valutata singolarmente; -rileva, sul punto, che dall’esame degli atti del procedimento emerge va che era sbarcato sulla costa italiana insieme a 21connazionali ed erano stati tutti trattenuti presso lo stesso centro di permanenza senza ricevere informazioni in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionalee senza poter esporre i motivi di opposizione al proprio rimpatrio; -il motivo è inammissibile; - nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Giudice di Pace ha riportato le indicazioni raccolte nel foglio notizie in ordine alle ragioni dell’ingresso dello straniero e alla sua volontà di non richiedere la protezione internazionale e ha richiamato le certificazioni sanitarie rilasciate dall’ASP Palermo e dal medico dell’hot-spot di Lampedusa, concludendoche non si fosse in presenza di un respingimento collettivo poiché la situazione personale del trattenuto era stata valutata singolarmente; -ciò posto, deve rammentarsi che ricorre la fattispecie della espulsione collettiva quando i decreti individuali di rimpatrio sono stati redattiin termini identici ad eccezione dei dettagli concernenti l'identificazione personale (cfr.

Corte EDU, sentenza del 1°settembre 2015 – Ricorso n.16483/12 - Causa Khlaifia ed altri c. Italia ); -tuttavia, il fatto che vari stranieri siano oggetto di decisioni simili non permette, di per sé, di concludere per l'esistenza di una espulsione collettiva allorché si proceda all'esame della posizione di ciascun espellendo previa sua corretta identificazione (cfr. Cass. 22 settembre 2019, n. 5359); - con il motivo in esame il ricorrente, in primo luogo, contesta la valutazione del Giudice di Pace in ordine alla insussistenza di un’espulsione collettiva, espressa, sia pure implicitamente, sul fondamento dell’esame individuale della sua posizione, come desumibile dal richiamo al contenuto del foglio notizie e delle certificazioni sanitarie; - in secondo luogo, lamenta che le informazioni presenti nel foglio notizie (valorizzate dal giudice di merito) sono state acquisite senza la presenza di un’interprete, pur dando atto di aver dichiarato – al pari degli altri stranieri che avevano fatto ingresso con lui – di parlare e comprendere la lingua italiana; -quindi, afferma l’inattendibilità delle dichiarazioni riportate nel foglio notizie, resa evidente dal fatto che tutti glistranieri avevano dichiarato di essere entrati in Italia il 31 agosto 2022, mentrel’ingresso risale a tre giorni prima; -sotto tutti i profili evidenziati, la doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito– il quale ha ritenuto che la situazione personale del ricorrente era stata valutata singolarmente e, sia pure implicitamente, che le informazioni acquisite erano attendibili –che non è consentita in questa sede (cfr.Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsiinammissibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un