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Ordinanza — n. 35820/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bank asset transfer, ruling restitution claims fall outside transferred scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35820/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rebuli against a Treviso court judgment rejecting their claims for contract nullity and damages. The plaintiffs argued that Intesa Sanpaolo, as successor to Banca Popolare di Vicenza, should bear restitution obligations for a void investment contract. The court held that claims arising from acts preceding the branch transfer, such as the original debt and subsequent breach, were explicitly excluded from the transferred scope under the relevant decree. Consequently, the court ruled that Intesa Sanpaolo did not assume these liabilities, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3, first paragraph, letter c) of D.L. n. 99/2017; Claims for restitution arising from acts or facts occurring prior to the transfer of a business branch are excluded from the transferred scope and do not bind the successor entity.

Parole chiave

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branch transfer of business restitution claim exclusion pre-transfer acts liability successor entity scope investment contract nullity contratto di compravendita di azioni ammortamento di titoli di credito vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c)
, in quanto tale rapporto era estraneo all’ambito oggettivo della cessione di ramo di aziendaconclusa tra tali banche ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett.
D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. b)
, in quanto tale rapporto era estraneo all’ambito oggettivo della cessione di ramo di aziendaconclusa tra tali banche ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett.
Codice di Procedura Civile, art. 380-bis.1
99; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30670/2019 R.G. proposto da Rebuli Silvio e Rebuli Silvia, rappresentati e difes i dagli avv. Giovanni Franchi e Angelo Colucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Italo Carlo Falbo, 22 -ricorrenti - contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via G. Borsi, 4 -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 398/2019, depositata il 19 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Silvio e Silvia Rebuli propon gono ricorso per cassazione avverso l a Oggetto: banca -cessione ramo di azienda-d.l. n.2 sentenza delTribunale di Treviso, depositata il 15 luglio 2019, che ha respinto le loro domande di accertamento della nullità del contratto quadro relativ o alla prestazione dei servizi di investimento e dell’acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e, in via subordinata, di condanna al risarcimento dei danni derivanti da tale acquisto in ragione dellamancata consegna del documento sui rischi di investimento, del l’inadeguatezza dell’investimento, del la mancata informazione circa il cambiamento di rating dei titoli e della mancata esecuzione degli ordini di vendita; -dall’esame della sentenza di primo grado – nei cui confronti gli odierni ricorrenti avevano proposto gravame dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Venezia ai sensi dell’art. 348 bise ter cod. proc. civ.

– si evince che il giudice ha disatteso le domande attoree sul fondamento della assenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., erroneamente indicata quale successore della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. , in quanto tale rapporto era estraneo all’ambito oggettivo della cessione di ramo di aziendaconclusa tra tali banche ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. c), d.l.25 gennaio 2017, n. 99; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli 3 d.l. n. 99 del 2017, conv. nella l. 31 luglio 2017, n. 121, per aver il Tribunale escluso che la Intesa Sanpaolo s.p.a. fosse subentrata nella titolarità del contratto dedotto in giudizio e ritenuto, conseguentemente, che la stessa non fosse tenuta all’obbligazione restitutoria conseguente alla lamentata nullità di tale contratto; - evidenzia, sul punto, che la domanda proposta aveva a oggetto la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato in esecuzione di un contratto nullo concluso con la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. di acquisto delle azioni di tale banca, per cui era prospettato un debito originario di quest’ultima e non un debito derivante dalla commercializzazione e/o vendita di azioni, il quale solo sarebbe escluso dall’ambito oggettivo della cessione; -il motivo è infondato; - come osservato dal Tribunale l’art. 3, primo comma, d.l. n. 99 del 2017 nel disciplinare il contenuto dei contratti di cessioni di azienda, singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, della Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e della Veneto Banca s.p.a. disponeche «Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile… i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse» (lett.

b) e « … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività»(lett. c); - l’interpretazione letterale di tal i prevision i conduce a ritenere che anche qualora, come nel caso in esame, si prospetti un credito nei confronti di una di tali banche discendente dall’esecuzione di un contratto nullo e, dunque, non da un attività giuridica bensì da un’attività materiale, consistente inuna attribuzione patrimoniale privo di alcun titolo , lo stesso risulta essere escluso dalla cessione disciplinata dalla richiamata disposizione, in quanto tra origine da un fatto occorso prima della cessione,da cui è scaturita una controversia in epoca successiva atale cessione;- pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla riconducibilità del credito restitutorio vantato dagli odierni ricorrenti a un’operazione di commercializzazione di azioni subordinate dell a banca, la doglianza si presenta priva di pregio; - può aggiungersi, inoltre, che parte ricorrente non deduce che il contratto di cessione di ramo di azienda posto in essere in esecuzione del decreto-legge presenti un contenuto diverso e più ampio di quello da questo descritto, non venendo, dunque, prospettato il superamento del limite contenutistico ivi previsto; - con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 99 del 2017, per aver il Tribunale ritenuto estraneo alla cessione anche il debito di natura risarcitoria derivante dalla mancata esecuzione da parte della Banca Popolare di Vincenza s.p.a. dell’ordine di vendita dei titoli, come tale integrante un inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla conclusione del contratto di deposito; -il motivo è infondato; - anche in questo caso la disposizione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), d.l. n. 99 del 2017, nell’escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., venendo in rilievo fatti intervenutiprima della cessione che vengonoposti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessionemedesima; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma