Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35806/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming internal contradiction in appellate court's declaration of inadmissibility and compensation clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the bankruptcy trustee's appeal against a Second Instance judgment declaring a counterclaim inadmissible. The appellant argued the judgment contained an internal contradiction between ruling the counterclaim inadmissible and including a compensation clause in the decision. The court held that the compensation phrase was merely a repetition of the appellant's own request for offsetting, not an independent order to perform compensation, and thus did not contradict the inadmissibility ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 156, comma 2; Art. 132, comma 4 e 5; Art. 118, disp. att. c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A clause in a judgment stating that a counterclaim's amounts will be offset with any sum owed to the bankruptcy estate is not a contradictory order to perform compensation but merely a repetition of the party's request for offsetting, which is logically excluded by the judgment's declaration of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy counterclaim inadmissibility declaration judgment internal contradiction compensation clause interpretation appellate court review arretrati di locazione restituzione della proprietà recupero di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156, comma 2 c.p.c.
Art. 132, comma 4 e 5 c.p.c.
Art. 118, disp. att. c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 26345/2016proposto da: Fallimento Emmeci srl, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Adriana nr. 4 presso lo studio dell’avv. Ferdinando Barucco, rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Avino giusta procura in atti; -ricorrente - Tirrena Distribuzione sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella -intimata- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4449/2015, depositata in data 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in accoglimento del ricorso proposto dal Fallimento Emmeci srl, dichiarò scaduto il contratto di affitto d’azienda stipulato tra Emmeci e Tirrenia Distribuzione sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella e, per l’effetto, condannò l’affittuaria alla restituzione del ramo di azienda, a corrispondere al Fallimento la complessiva somma di € 124.395,74, a titolo di canoni di affitto, e al pagamento delle spese del giudizio di merito e del giudizio di sequestro giudiziario promossidall’attore. 1.2La decisione fu appellata dalla soccombente . 1.3.

La Corte d’Appello di Napoli , con sentenza del 25/11/2015, respinto il primo motivo di impugnazione , ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato al capo b) del dispositivo improponibile “la domanda riconvenzionale avanzata dalla Tirrenia Distribuzione sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella di riconoscimento del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del Fallimento della Emmeci s.r.l.”. 2 Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;

Tirrena Distribuzione s.a.s. dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma, 132 2° comma nr.4 e 5, 118 disp. att. cpc e 111 6° comma Cost.; sostiene che la sentenza è affetta da nullità per insanabile contrasto tra la seconda parte della lettera b) del dispositivo con la quale si statuisce “ compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del Fallimento della Emmeci srl” con la prima parte dello stesso capo del dispositivo , dove si afferma “dichiara improponibile la domanda riconvenzionale del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” e con la parte di motivazione della sentenza che spiega le ragioni dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale. 2 Il motivo è infondato. 2.3 Come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello,l’appellante aveva chiesto che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, fosse riconosciuto “il diritto di credito vantato dalla Tirrenia Distribuzioni sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella a seguito degli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile di proprietà Emmmeci srl, compensando i relativi importi con qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta dovuta a qualsiasi titolo, in favore del fallimento della Emmeci srl dalla Tirrena Distribuzione sas , sino alla relativa concorrenza”.

E’ evidente che la richiesta di compensazione dei crediti discendeva dall’accertamento del controcredito azionato dall’affittuaria in via riconvenzionale. 2.4 La corte distrettuale napoletana, esaminando il secondo motivo di appello con il quale la Tirrenia sas si doleva dell’erroneità della sentenza di primo gradolà dove aveva negato la compensabilità ex art 56 l.fall. del credito azionato dal Fallimento con il controcredito da essa vantato per i lavori straordinari ed urgenti eseguiti nell’immobile, ne ha rilevato l’improponibilità/improcedibilità sulla scorta del principi o giurisprudenzial e secondo i l qual e ogni credito fatto valere nei confronti di un fallimento deve essere accertato con le forme della verifica dello stato passivo ex artt.93 e segg. l.fall. 2.4 Il dispositivo, al capo b), coerentemente con il suindicato passaggio motivazionale, delibera quanto segue “ esaminando il secondo motivo di appello e assorbito il terzo, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Tirrenia Distribuzione sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” 2.5 La seconda parte della statuizione dove si afferma “compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del Fallimento della Emmeci srl” non è altro che la ripetizione pedissequa (ancorché certamente superflua) di quanto richiesto dall’appellante nelle conclusioni dell’atto introduttivo in stretta correlazione con l’auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale e va quindi intesa non come un autonomo comando volto ad operare la compensazione dei crediti, del tutto illogico ed in palese contraddizione con la motivazione e con la prima parte del dispositivo, ma, al contrario, come esclusione della compensazione per effetto del mancato riconoscimento di qualsivoglia pretesa creditoria dedotta dall’appellante in via riconvenzionale. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese,non avendo Tirrenia Distribuzione sas dei Fratelli Francesco e Giuseppina Mazzella svolto difese.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol