Italian court quashes detention extension due to lack of prior notice to appointed defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the appeal against a detention extension order issued without prior notice to the client's appointed defense lawyer. The respondent authorities argued the extension was valid, but the court found the procedural safeguards of the Immigration Act violated by the absence of the defense counsel. Consequently, the detention extension was annulled without remand because the statutory deadline for such extensions had already expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 4 d.lgs. 286/98; Art. 178, 179 c.p.p.: The right to defense in foreigner detention proceedings requires timely notification to the appointed counsel; failure to notify prevents the validity of the detention measure, and a substitute court-appointed lawyer cannot cure this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26173/2022 R.G. proposto da : MOHAMED MAHMOUD FAOUZI, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTRIGNANO' COSIMO (CSTCSM65B19I396O) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro QUESTURA DI BRINDISIe Ministero dell’Interno, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di BRINDISI R.G. n. 2041/2022depositat o i l 02/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento in data 2/11/2022 il Giudice di Pace di Brindisi ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Restinco/Brindisi di MOHAMED MAHMOUD FAOUZI, nato in data 12.04.92 in EGITTO,ri chiesto dal Questore di Brindisi in data 31-10-2022, stante la mancanza di vettore aereo atto a dare esecuzione all’espulsione.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Brindisi e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la « violazione dell’ art. 14 c4 d.lgs. 286/98 , in relazione agli art. 178 e 179 cpp, nonché all’ art. 24 c.2 costituzione», poiché l’udienza del 2 - 11 - 2022, all’esito della quale il Giudice di Pace aveva disposto la proroga del trattenimento del ricorrente, si era tenuta in assenza del difensore di fiducia avv. Cosimo Castrignanò, nominato dal trattenuto prima della fissazione dell’udienza, tanto che se ne dava atto anche nella richiesta di proroga della Questura, nonostante che detto difensore non avesse ricevuto alcun avviso di fissazione della stessa udienza.
2. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito (Cass. 26803/2017; Cass.18769/2018). La mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art.14, comma 4, si applicano all'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio (Cass.16212/2006).
I medesimi principi trovano applicazione anche nell’ipotesi di proroga del trattenimento, ed infatti è stato specificamente affermato che il cittadino straniero trattenuto ha diritto nell’udienza di proroga del trattenimento all’assistenza di un difensore di fiducia, il quale, se nominato, dev’essere tempestivamente avvisato della data dell’udienza fissata per l’audizione, non potendo tali garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, e segnatamente dalla partecipazione all’udienza di un difensore d’ufficio designato dal giudice di pace, dal momento che, ai sensi del comma quarto dell’art. 14 d.lgs. 286/1998, solo nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di un difensore dev’essere assistito da uno nominato d’ufficio (Cass.19485/2021;
Cass.28423/2018). È quindi illegittimo il decreto di proroga del trattenimento adottato all’esito di udienza celebrata senza previo avviso al difensore di fiducia la cui nomina risulti agli atti. Nella specie vi è la prova della tempestiva nomina del difensore di fiducia da parte del ricorrente, tanto che se ne dà atto anche nel verbale d’udienza del 2-11-2022, e il Giudice di Pace, dando altresì atto della mancata presenza in udienza del difensore di fiducia, ha nominato un difensore d’ufficio in udienza, senza dare conto , né verificare che fosse stata data rituale comunicazione dell’avviso d’udienzaal difensore di fiducia.
Per quanto occorra, va aggiunto che in ricorso si allega anche il concreto pregiudizio alla difesa, per non avere potuto il difensore d’ufficio, in quanto non informato delle vicende, processuali e personali, del trattenuto, esplicitare le ragioni di opposizione alla proroga.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza della precedente proroga). Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.
S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dellostesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Brindisi.
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