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Ordinanza — n. 35760/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal with cost compensation under Article 391 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35760/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case with an agreement to compensate legal costs. The underlying dispute involved a put option agreement and potential joint liability, but the procedural outcome was driven by the parties' settlement of litigation expenses. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that no further judicial intervention was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: The withdrawal of an appeal with compensation of costs results in the extinction of the proceedings and the mutual offset of legal expenses between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal compensation of costs extinction of proceedings joint liability put option agreement civil procedure code costs allocation contratto di opzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 168 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).r.g.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27906/2019 R.G. proposto da MCM Holding s.r.l., in p ersona del l.r.p.t. , e Lettieri Giovanni , elettivamente domiciliati in Roma, via B . Tortolini n. 3 0 , presso l o studio del dott. Alfredo Placidi , nonché agli indirizz i pec nonché , rappresent i e dife si dagli avv.ti Genoveffa Sellitti e Bruno Sellitti, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrenti – contro Eredi Noviello di Carmine Noviello s.n.c., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso l o Oggetto: cessione azioni patto di opzione AC –01/12/2023 r.g. n. 27906/2019 Cons. est.

Paolo Fraulini studio dell’avv. Stefania Nicoletta Costanzo, rappresenta e difesa dall’ avv. Vincenzo Metafora, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quinta sezione civile, n. 3490/2019del 24 giugno 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La MCM Holding s.r.l. (in prosieguo: “MCM”) e Lettieri Giovanni hanno propo sto ricorso in cassazione, affidato a se tte motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale li aveva condannat i a versare in favore dell’impresa individuale Noviello Costruzioni di Antonio Noviello, oggi Eredi Noviello di Carmine Noviello s.n.c. (in prosieguo:

“Noviello”), la somma di euro 1.078.000,00, come conseguenza del ritenuto legittimo esercizio del diritto di opzione put da parte dell'impresa individuale, pattuito tra le parti nella scrittura privata del 27 ottobre 2008 e avente ad oggetto l'acquisto di numero 1.000.000 di azioni della IES Mediterraneo s.p.a. , all'epoca detenute nel patrimonio dell'impresa individuale.

2. La Eredi Noviello di Carmine Noviello s.n.c. ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva :

a) ha interpretato la scrittura privata del 27 ottobre 2008 come attributiva alla N oviello di un diritto di opzione put , avente per oggetto la vendita delle azioni della IES Mediterraneo s.p.a. e non r.g. n. 27906/2019 Cons. est. Paolo Fraulini come un contratto preliminare , siccome l'obbligo di acquistare le predette azioni era stato rimesso esclusivamente all'esercizio del diritto potestativo da parte della N oviell o , laddove l'intervento dell'intermediario a mercato chiuso andava confinato nella successiva fase esecutiva conseguente all'avvenuto esercizio dell'opzione medesima;

b) ha escluso la violazione del divieto del patto leonino , siccome tale divieto non si applica ad accordi esterni al contratto sociale, laddove gli stessi non alterino,come nella specie accertato, la causa societatis;

c) ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale di Giovanni Lettieri, all'epoca presidente del consiglio di amministrazione di MCM, interpretando la sottoscrizione dallo stesso apposta in calce alle dichiarazioni di opzione come assunzione di garanzia fideiussoria nei confronti della N oviello in relazione all'adempimento dell'obbligazione diMCM.

4. Con atto d epositato telematicamente in data 1 8 settembre 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese.

5. La rinuncia è stata contestualmente accettata dalla Noviello Group s.r.l., quale incorporante della controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

2. Le spese legali sono compensate tra le parti, come da esse espressamente convenuto.

3. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).r.g. n. 27906/2019 Cons. est. Paolo Fraulini

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese di fase. Così deciso