Italian court dismisses appeal when appellant withdraws suit, ordering them to pay all litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct after the appellant, Isabella Batistoni, formally withdrew her lawsuit regarding damages for alleged unfair competition. Although the lower court had previously rejected her defenses concerning labor jurisdiction and the existence of a de facto company, the withdrawal triggered a specific procedural outcome under the new Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that Batistoni must bear the entire cost of the proceedings, including the unified contribution and legal fees, as the opposing party had not accepted the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; When an appellant withdraws the appeal without the opposing party's acceptance, the judgment is declared extinct and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25645/2019 R.G. proposto da Batistoni Isabella, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec nicolagiribaldi@pec.avvocatilivorno.it, rapp.ta e difesa dall’avv. Nicola Giribaldi, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Bendinelli Stefano e Giorgetti Marzia s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché Bendinelli Stefano , domiciliat i in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec francescoatzeni@pec.avvocatilivorno.it, rapp.ti e Oggetto: società di fatto AC –01/12/2023 r.g. n. 25645/2019 Cons. est.
Paolo Fraulini difesi dall’avv. Francesco Atzeni, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 171/2019del 25 gennaio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Isabella Batistoni ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a tremotiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che l’ aveva condannata, insieme a Dino Batistoni e Paolo Batistoni, a risarcire la Bendinelli S. Giorgetti M. s.a.s. (oggi Bendinelli Stefano e Giorgetti Marzia s.n.c.) del danno arrecato, quale socio e amministratore di fatto della “Batistoni Assicurazioni e/o Batistoni Assicurazioni Brokers”, connesso allo sviamento e alla perdita di clientela conseguente all’esercizio dell’attività di agen te assicurativ o del la società Duomo Assicurazioni.
2. L a Bendinelli Stefano e Giorgetti Marzia s.n.c. e Bendinelli Stefano hannoresistito con controricorso .
3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a)ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, sollevata dalla ricorrente, ritenendo che la domanda oggetto del giudizio dovesse qualificarsi come risarcimento del danno in ambito di concorrenza societaria, restando la questione del mandato agenziale tra Batistoni Dino Piero e la Duomo assicurazioni come solo antecedente logico - fattuale, non implicante r.g. n. 25645/2019 Cons. est. Paolo Fraulini alcun diretto accertamento del rapporto;
b) ha respinto l e censure che contestavano l’accertamento della sussistenza di una società di fatto tra i tre Batistoni e il ruolo attivo svolto in essa dall’odierna ricorrente;
c) ha valutato generiche le censure mosse nell’atto di appello e inerenti alla contestazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all’odierna ricorrente e il danno cagionato alla controricorrente.
4. Con atto d epositato telematicamente in data 23 novembre 2023 la r icorrent e ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. CONSIDERATO CHE alla rinunciaal ricorso, non risultando l’odierna udienza ancora fissata al 1° gennaio 2023, trova applicazione il testo dell’art. 390 cod. proc. civ. novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.; tanto determina che il rinu nc ia nte non ha più oneri di notificazione alla controparte della rinuncia; tuttavia, non risultando la rinuncia accettatadalla controparte, occorre liquidare le spese di fase secondo il principio di causalità, ponendole quindi a carico della rinunciante nella misura indicata in dispositivo. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna Batistoni Isabella a rifondere alla Bendinelli Stefano e Giorgetti Marzia s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché a Bendinelli Stefano, le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro r.g. n. 25645/2019 Cons. est. Paolo Fraulini 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Così de