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Ordinanza — n. 35754/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses investor appeal, upholding lower court's rejection of claims against promoter and intermediaries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35754/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the investors' appeal against a lower court ruling that awarded damages to the promoters for misappropriated funds. The court found the first-instance judgment properly applied the statute of limitations and correctly evaluated evidence regarding the promoter's liability and the intermediary's responsibility. Consequently, the appeal was dismissed because the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings made by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the trial judges; it can only review the correct application of law to those established facts.

Parole chiave

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statute of limitations appellate review factual findings promoter liability intermediary responsibility civil procedure damages award intermediario finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 2049 c.c
c) quanto alla responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c.
art. 210 c.p
di Ceretta Stefano e Cheti Scomasson è rimasta indimostrata, sussistendo in atti la prova dell’effettività della persona del compratore, come dichiarato nel negozio, mentre l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
art. 1223 c.c
violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., perché gli interessi dovevano essere commisurati ad un diverso più fruttuoso investimento;
art. 2947 c.c
artt. 1414 c.c
violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 113 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame, per avere respinto la domanda di simulazione, valorizzando solo alcune delle circostanze emerse in corso di causa;
art. 112 c.c
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., per non avere motivato circa la mancata ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni, nonché sulla mancata ammissione di una c.t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 aprile 2021, n. 10029
Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172
Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass.
Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341
4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass.
Cass. 4 maggio 2020, n. 8444
1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass.
Cass. 10 marzo 2020, n. 6692
8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass.
Cass. 6 marzo 2019, n. 6519
6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass.
Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340
6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass.
Cass. 14 gennaio 2019, n. 640
Cass. n. 11176/2017
Cass. n. 20802/2011
Cass. n. 20802/2011; Cass.
Cass. n. 42/2009
20802/2011; Cass. n. 42/2009).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21199/2019 R.G. proposto da : CINEL FRANCA, CINEL ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ROSA ALBA (GRSRLB44M70F970J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENAPACE PIERANTONIO (MNPPNT68H25G224J) -ricorrenti- contro BANCA PATRIMONI SELLA C. S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO (NTNMRA60P05H501A) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SCOMAZZON CHETI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GREGGIO MICHELE (GRGMHL64A28F382X), PEGORARO VLADIMIRO (PGRVDM51L23D679A) -controricorrente- nonchécontro CERETTA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO (DGIGNC42P16I697J) rappresentato e difeso dall'avvocato PICCO ANTONELLA (PCCNNL69B42L407U) -controricorrente- nonchécontro CAMPAGNOLO UMBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1797/2019 depositata il02/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA È proposto ricorso dagli investitori, sulla base di sette motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2 maggio 2019, che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha condannato il promotore al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 123.500,00 in favore di Franca Cinel e di € 80.000,00 in favore di Roberto Cinel, nonché al danno non patrimoniale rispettivamente liquidato in € 24.700,00 ed € 16.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato, con riguardo all’attività di appropriazione di somme consegnate tra il 2000 ed il 2006 al promotore infedele, mentre ha respinto l’appello per il resto.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) è fondata la domanda di risarcimento del danno contrattuale verso il promotore, che ricevette personalmente le somme sino al 2006, onde l’atto di citazione del 2014 ha interrotto la prescrizione decennale; inoltre, quanto alla concorrente responsabilità extracontrattuale del medesimo, neppure è stata sollevata la relativa eccezione di prescrizione, formulata solo dalla banca;

b) sulla somma investita, provata nella misura sopra indicata in forza dei documenti in atti ed, in particolare, dei verbali della polizia tributaria, è dovuta la rivalutazione, in quanto debito di valore, e gli interessi maturati tempo per tempo sulla somma rivalutata, mentre non possono essere riconosciuti interessi pari ad investimenti più fruttuosi alternativi, non provati; è inoltre dovuto il danno morale per le sofferenze patite;

c) quanto alla responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c. dell’intermediario per il fatto del suo dipendente, che agisca nell’ambito delle sue incombenze, la domanda è prescritta e, in ogni caso, nella specie questi non agì nell’ambito delle sue mansioni, non spendendo il nome della banca ma compiendo personalmente, con ostensione ai terzi della circostanza, le operazioni di investimento;

d) non sussiste un contratto bancario direttamente tra gli investitori e la banca, non essendo le prove offerte idonee a dimostrare l’assunto; la pretesa di applicare le regole della c.d. rappresentanza apparente è del pari infondata, per la medesima ragione della mancata prova di uno specifico contratto concluso dall’apparente rappresentante;

e) la domanda di simulazione, per interposizione fittizia di persona, della vendita conclusa il 1° ottobre 2007 tra Edilcom s.a.s. di Ceretta Stefano e Cheti Scomasson è rimasta indimostrata, sussistendo in atti la prova dell’effettività della persona del compratore, come dichiarato nel negozio, mentre l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata al riguardo è rimasta generica e del tutto esplorativa. Gli intimati hanno depositato il controricorso. La banca e la controricorrente Scomazzon hanno depositato le memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –I motivi vanno come di seguito riassunti: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2049 c.c., 31 t.u.f., perché la banca risponde sempre per il fatto del suo promotore, ingenerando la situazione di apparenza, mentre non rilevano le modalità di consegna delle somme al promotore, essendo stati gli investitori, comunque, in buona fede;

2) omessa o insufficiente motivazione sulla mancata applicazione del principio dell’apparenza, sul quale niente la corte ha affermato;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in quanto le somme consegnate erano superiori a quelle riconosciute dalla sentenza e dalle prove in atti la corte avrebbe dovuto tratte un diverso convincimento, anche per mancata specifica contestazione di controparte;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., perché gli interessi dovevano essere commisurati ad un diverso più fruttuoso investimento;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., perché la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito non era prescritta, dagli atti emergendo chiaramente che l’evento dannoso dell’appropriazione indebita o della truffa si colloca in tempo utile per evitare la prescrizione, atteso l’atto di citazione del 2014;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 113 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame, per avere respinto la domanda di simulazione, valorizzando solo alcune delle circostanze emerse in corso di causa;

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., per non avere motivato circa la mancata ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni, nonché sulla mancata ammissione di una c.t.u. e sull’istanza exart. 210 c.p.c. 2. – Il primo ed il secondo motivo, da trattare insieme per la loro connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha ritenuto, quanto alla responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c. dell’intermediario – con duplice motivazione – che la domanda sia prescritta e che, in ogni caso, il promotore nella specie questi non agì nell’ambito delle sue mansioni, onde nella sostanza è mancata la prova del c.d. nesso di occasionalità necessaria, in quanto non è stato provato che le somme, di cui egli si è appropriato, siano state consegnate al medesimo nell’ambito dell’attività di promozione finanziaria esercitata per la banca e soprattutto, per l’interruzione del nesso a ragione della anomalia delle operazioni, situazioni anomale, che con l’ordinaria diligenza erano percepibili da parte degli investitori.

Orbene, la decisione impugnata resta fondata sulla ritenuta prescrizione dell’azione: argomento non vinto, in quanto inammissibilmente impugnato, per profili fattuali non sindacabili in questa sede, dal quinto motivo. Onde, anche a voler ritenere spesa dalla sentenza impugnata utilmente un doppia motivazione, quella esposta resta idonea a sostenere la decisione, con il conseguente difetto di interesse delle censure che non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (e multis, Sez.1, n. 18119 del 31.8.2020;

Sez. 3, n. 13880 del 6.7.2020; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 6-5, n. 9752 del 18.4.2017;Sez. U, n. 7931 del 29.3.2013; Sez. 3, n. 2108 del 14.2.2012; Sez. 3, n. 14740 del 13.7.2005). Quanto al secondo motivo, esso non coglie nel segno nel ritenere non motivata l’esclusione di una situazione di apparenza colpevole, al contrario adeguatamente giustificata dalla decisione impugnata (p. 21). 3. – Il predetti due motivi in parte, ed i motivi terzo, quarto, quinto e sesto per intero, sono inammissibili, in quanto la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029;

Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017;

Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009). 3. – Il settimo motivo è inammissibile , in quanto, da un lato, non tiene conto dell’esplicita motivazione sull’istanza di esibizione reietta, e, dall’altro lato, quanto alla c.t.u. ed alla prova orale non deduce in che misura esse avrebbero potuto indurre, in modo decisivo, ad una diversa soluzione; mentre, con il rinvio per conclusioni, debbono ritenersi disattese le istanze istruttorie e tale statuizione viene in sé fatta propria dalla sentenza che conclude il procedimento innanzi a sé. 4. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della banca e della controricorrente SCOMAZZON, nella somma di € 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, ed in favore del controricorrente CERETTA, della somma di € 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli