Cassation appeal dismissed for withdrawal; court declares case extinguished per applicant's voluntary renunciation of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the applicant's voluntary renunciation of the case. The applicants had previously challenged a lower court ruling declaring the insolvent bank Carife bankrupt, arguing that the correct legal representatives should have been heard. The court noted that the applicants had formally submitted a written renunciation which the liquidator accepted, thereby terminating the proceedings without a ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary renunciation of an appeal by the applicant, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings and precludes the court from ruling on litigation costs or applying the uniform contribution rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.15566/2016proposto da Antonio Bondesani, Riccardo Fava, Paolo Govoni, Mario Guidi, Sergio Lenzi, Ennio Manuzzi, Massimo Marchetti, Teodorico Nanni, Simonetta Talamelli, Giuseppe Vancini elettivamente domiciliati in Roma Via Quattro Fontane nr 20, presso lo studio degli avvocati Francesco Gianni e Antonio Auricchio che, unitamente agli avvocati Luigi Balestra e Vincenzo Calandra Buonaura, li rappresentano e difendono giusta procura in atti; -ricorrenti – CONTRO Cassa di Risparmio di Ferrara spa in liquidazione Coatta Amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Gaetano Donizetti nr 20 presso lo Studio dell’avv.
Anna Mandorlo che la rappresenta e difende come da procura in atti - controricorrente- Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello Bologna nr. 866/2016, depositata in data 19/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata in data 19/5/2016, ha respinto i reclami proposti, con separati atti (che avevano dato origine a tre procedimenti riuniti), da Antonio Bondesani, Riccardo Fava, Paolo Govoni, Mario Guidi, Sergio Lenzi, Ennio Manuzzi, Massimo Marchetti, Teodorico Nanni, Simonetta Talamelli, Giuseppe Vancini, Stefano Leardini e Andrea Malfacini avverso la sentenza, pronunciata in data 18/2/2016 dal Tribunale di Ferrara, che aveva dichiarato, su istanza del Commissario Liquidatore, lo stato di insolvenza della Cassa di Risparmio di Ferrara spa in liquidazione Coatta Amministrativa (breviter, Carife) 1.1 La Corte distrettuale premetteva che l’organo destinatario del diritto ad essere sentito nel corso del procedimento volto all’accertamento dello stato di insolvenza andava individuato in quello munito dei poteri immediatamente prima dell’emanazione del provvedimento stesso o,al più, quello in carica al momento cui si faceva risalire l’insolvenza stessa. 1.2 Evidenziavano i giudici bolognesi che, essendo stata Carife, prima dell’intervento del decreto di liquidazione coatta amministrativa, dapprima per un brevissimo tempo avviata alla procedura di risoluzione ex art. 17 e ss.
D.lvo 180/2015 e, prima ancora, sottoposta ad amministrazione straordinaria ex artt. 70 e 98 lett.
a) e b) Tub previo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo, i legali rappresentanti nei cui confronti andava instaurato il contraddittorio ex art 195 e 15 l.fall. erano il commissario della risoluzione della crisi e i commissari straordinari, non dunque i componenti del disciolto organo amministrativo; a non diverse conclusioni si perveniva ponendo come termine di riferimento l’insorgere del dissesto della Carife manifestatosi in coincidenza con l’istaurazione della procedura di risoluzione (21- 22/11/2015) e divenuto conclamato al momento della messa in l.c.a. 2 Antonio Bondesani, Riccardo Fava, Paolo Govoni, Mario Guidi, Sergio Lenzi, Ennio Manuzzi, Massimo Marchetti, Teodorico Nanni, Simonetta Talamelli, Giuseppe Vancini ricorrono per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria ;
Carife in l.c.a. ha svolto difese mediante controricorso.mentre il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Bologna è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 L’unico mezzo di impugnazione denuncia violazione o falsa applicazione dell’art 82, comma 2 TUB in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 4 per non avere l’impugnata sentenza accertato la nullità del procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza, non essendo stata disposta in quel procedimento l’audizione degli organi che avevano la legale rappresentanza, quali cessati prima dell’assoggettamento della Carife all’amministrazione straordinaria. 2 I ricorrenti hanno depositato, in data 17/11/2013, atto di rinuncia, personalmente sottoscritto, al quale Carife, in persona del Commissario Liquidatore, ha prestato adesione rinunciando a propria volta alle specifiche difese. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza un provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.
3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara est