Cassation court dismisses appeal when appellant withdraws case after citing contrary Supreme Court precedents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. The appellant had initially argued that the lower court erred in finding the plaintiff negligent for using ordinary mail instead of a secure method to send a bank draft. The court ruled that because the appellant renounced the appeal before the hearing began, the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A party may withdraw an appeal before the hearing begins, resulting in the extinction of the proceedings and exemption from the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26389/2019 R.G. proposto da : UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato CICERO PATRIZIA FRANCESCA (CCRPRZ72D47H224D) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TACCETTI DANIELE (TCCDNL49S01E466P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 715/2019 depositata il28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO CHE Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza pronunciata il 28 marzo 2019,n. 715 dalla Corte d’appello di Firenze, che, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la banca al pagamento della somma di € 3.962,58, oltre interessi dalla sentenza, con riguardo alla negoziazione di un assegno bancario di traenza, illegittimamente incassato e ritenuto il concorso per la metà della Unipol Ass.ni s.p.a., avendo questa spedito il titolo per posta ordinaria.
Resiste con controricorso l’intimata. Nella prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. RITENUTO CHE - l’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973, per avere la corte del merito ravvisato un concorso di colpa della danneggiata, in ragione della spedizione del plico per posta ordinaria, invece che con altro mezzo più sicuro; -tenuto conto delle sopravvenute pronunce Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; - ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e, in forza dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, come risultante in forza della l. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio), la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale; - le spese del giudizio di cassazione sono compensate per la sopravvenienza dell’orientamento contrario alla tesi sostenuta in ricorso; -in caso di rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di legitt