Cassation appeal dismissed; UnipolSai withdrew appeal after appellate court found joint negligence in cheque collection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant, UnipolSai, withdrew the request shortly before the hearing. The appellate court had previously ruled that UnipolSai and Poste Italiane were jointly negligent for allowing unauthorized cheque collection via ordinary mail. Although UnipolSai argued ordinary mail was irrelevant to the loss, the court noted the withdrawal and ordered costs to be offset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 c.c.; Art. 83, 84 DPR 156/1973: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment becomes extinct; if the opposing party does not accept the withdrawal, court costs are offset between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26392 R.G.anno 2019 proposto da: UnipolSaiAssicurazioni s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Patrizia Francesca Cicero , domiciliat a presso l’avvocato Cristiano Catrogiovanni; ricorrente contro Poste Italiane s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato Fortunata Cirino e dall’avvocato Dora De Rose, domiciliata presso quest’ultima; controricorrente avverso la sentenza n. 1064/2019 depositat a il 12 marzo 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre2023 Sez.
I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― E ’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milanodel 12 m arzo 2019 con cui , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, resadal Tribunale di Pavia, Poste Italiane è stata condannata a pagare a UnipoSai la somma di euro 12.250,00, oltre interessi legali. UnipoSai aveva agito in giudizio domandando la condanna di Poste Italiane al pagamento della somma di euro 24.500,00, oltre rivalutazione e interessi, lamentando il comportamento negligente della convenuta,consistente nell'aver consentito l'incasso di due assegni di traenza negoziati presso di essa: incasso operato a beneficiodi soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli.
La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte di Milano, in sede di gravame, ha valorizzato la circostanza per cui gli assegni oggetto di causa erano stati inviati a mezzo di posta ordinaria; secondoil Giudice distrettuale sarebbe stato opportuno avvalersi di una diversa modalità di spedizione comel'utilizzo della posta raccomandata. Ad avviso della Corte di merito, la scelta di un diverso modus operandi «avrebbe potuto influire notevolmente sul verificarsi del danno: se fosse stata effettuatala spedizione a mezzodi raccomandata con avviso di ricevimento, ad esempio, sarebbe stato sufficiente seguire la spedizione, constatare che l'assegno non era stato ricevuto dal legittimo beneficiario e informare la banca trattaria perché quest'ultima potesse negare ilbene-fondi che qualsiasi banchiere negoziatore, operando con la dovuta diligenza avrebbe dovuto chiedere».Il Giudice di appello ha dunque ravvisato un'efficacia causale della condotta di UnipolSai rispetto alla produzione del danno.
Tenuto conto della ravvisata responsabilità della banca negoziatrice per avermancato di effettuare un appropriato controllo dell’identità delle persone che avevano presentato all’incasso gli assegni ― profilo, questo, non investito di Sez. I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 impugnazione ― la Corte di appello ha ritenuto che il danno occorso «avrebbe potuto essere evitato attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza da parte di entrambi i soggetti coinvolti e che può quindi attribuirsi ai medesimi in concorso tra loro e in misura paritaria». 2.
― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo , illustrato da memoria.Resiste con controricorso Poste Italiane. La società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., oltre che degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973. Assume che alla spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria non avrebbe potuto conferirsi alcun rilievo causale rispetto alla produzione del danno lamentato in giudizio. 3. ─ In prossimità dell’adunanza camerale Unipol ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso. 4.
─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto. 5. ─ Non constando accettazione della rinuncia da parte di Poste Italiane, le spese di giudizio dovrebbero farcarico alla ricorrente. Esse possono tuttavia compensarsi per l’intero, tenuto conto chele Sezioni Unite si sono pronunciatesulla questione oggetto dell’impugnazione , dibattuta nella giu r isprudenza di merito, solo successiv amente alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769, secondo cui, appunto, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di giudizio di cassazioneper l’intero. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sez