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Ordinanza — n. 35680/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against final guardianship account approval due to lack of cassation admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the final guardianship account approval was appealable via cassation. The appellant argued that the lack of public prosecutor participation violated procedural rights, but the court held that such accounts are only appealable to the Court of Appeal, not the Supreme Court. Consequently, the request for a full retrial was rejected as it sought a factual re-evaluation rather than a legal error correction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 339 cod. proc. civ.; Art. 386 cod. civ.: The final account of a guardianship administration is appealable to the Court of Appeal but not admissible for cassation, as it does not constitute a decisive judgment on the merits requiring full retrial.

Parole chiave

Generato dall'IA
guardianship administration final account approval cassation admissibility appealable vs cassation procedural nullity public prosecutor participation judicial review limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 339 cod. proc. civ.
Art. 386 cod. civ.
Art. 380 cod. civ.
Art. 70 cod. proc. civ.
rientra nell ipotesi di cui all art. 70comma 1 n.
Art. 720 bis cod. proc. civ.
Art. 713 cod. proc. civ.
d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52
196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto.
d.lgs. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater
articolo 386 cod.civ
n.149/2022 con gli artt.473 bis e seguenti cod.proc.civ.Va quindi osservato che l articolo 386 cod.civ.
art. 386 cod.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 1093/2017
n. 9470/2000
da verificare nel contraddittorio degliinteressati » * n. 9470/2000 e che in ragione del rinviopieno dell art.411 cod.civ.
n. 17956/2008
ma non ricorribile percassazione * n. 17956/2008 dopo di che può eventualmenteaprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regoleordinarie e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunalee poi alla Corte d appello * n.
n. 4029/2022
17956/2008 dopo di che può eventualmenteaprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regoleordinarie e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunalee poi alla Corte d appello * n. 4029/2022 prec.
n. 29404/2017
n. 19547/2017
29404/2017* n. 19547/2017 * 8758/2017 * n.
n. 8758/2017
n. 16056/2016
19547/2017 * 8758/2017 * n. 16056/2016* n.
n. 34476/2019
16056/2016* n. 34476/2019 * n.
n. 5987/2021

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoAMMINISTRAZIONE * CC* * Consigliere* * Consigliere * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3037/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* DI * * intimato* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di MILANO * n.Data pubblicazione 21/12/20231060/2020 * con data 21/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere * *RILEVATO CHE* * nella qualità di amministratore di sostegno di* * * ha proposto ricorso per cassazione con tremezzi avverso il decreto della Corte di appello di Milano notificato il25/11/2021.Con detto decreto la Corte territoriale ha respinto il reclamoproposto dall odierno ricorrente nella qualità avverso il decretocon il quale il Giudice tutelare presso il Tribunale di Milano avevadichiarato la chiusura dell amministrazione di sostegno a favore di* * * madre di * * * per il decessodella beneficiaria e aveva approvato il rendiconto finale prodottodall amministratore di sostegno di * * * avvocato* * di * di * è rimasto intimato così anche* * * * * * * *Non sono state depositate memorie.È stata disposta la trattazione con rito camerale.CONSIDERATO CHE2.1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell art.70 dell art.720 bis e dell art.713 cod.proc.civ.Il ricorrente si duole che il * non abbia dato esecuzioneall ordine del Presidente della Corte di appello di invio degli atti alProcuratore Generale e che nemmeno in primo grado il PubblicoMinistero fosse stato informato ne deduce che la mancatatrasmissione ha comportato una violazione delle norme indicatecon una lesione del contradittorio alla luce di quanto affermatodalle Sezioni Unite n. 1093/2017 tale imporre la cassazione deldecreto con rinvio al giudice di primo grado.2 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/20232.2.

Il motivo va esaminato con priorità perché prospetta unData pubblicazione 21/12/2023problema di nullità del decreto e si pone come mezzo introdotto exart.111 * il motivo è infondato.2.3. Il principio invocato dal ricorrente secondo cui «In temadi procedimento per la nomina di amministratore di sostegno lamancata partecipazione del * ad entrambi i gradi di meritocomporta la cassazione del decreto della corte di appello e laremissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado atteso chein tale procedimento l intervento del * il quale è titolare anchedel relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degliartt. 406 comma 1 e 417 c.c. rientra nell ipotesi di cui all art. 70comma 1 n. 1 c.p.c. che è norma attinente alla disciplina delcontraddittorio e pertanto dà luogo ad un litisconsorzionecessario.» * * U. n.1093/2017 non risulta inveropertinente alla fattispecie in esame perché il procedimento inquestione non ha ad oggetto la nomina dell amministratore disostegno.Va affermato infatti che il procedimento di rendiconto previstodagli artt. 385 e seguenti cod.civ. applicabile anche in relazioneall operato dell amministratore di sostegno in ragione del richiamoespresso contenuto nell art.411 cod.civ. non rientra tra le causeriguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art.70 primocomma n.3 cod.proc.civ. e pertanto non richiede lapartecipazione del Pubblico *3.1.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degliartt.380 382 385 386 411 cod.civ. e 24 * Il ricorrente svolgeplurime doglianze in merito al procedimento seguito perl approvazione del rendiconto da parte del Giudice tutelare e criticala decisione della Corte di appello che ne ha confermato ilprovvedimento.3.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell art.96 cod.proc.civ. e dell art.24 * in ordine3 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023alla condanna al risarcimento del danno a favore del reclamatoData pubblicazione 21/12/2023liquidato equitativamente in euro 5.000 00=.3.3.

I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamentesono inammissibili.È opportuno premettere che la vicenda in esame ricade sotto lavigenza della disciplina processuale anteriore alla riforma introdottadal d.lgs. n.149/2022 con gli artt.473 bis e seguenti cod.proc.civ.Va quindi osservato che l articolo 386 cod.civ. come questaCorte ha già avuto modo di sottolineare «consta sostanzialmentedi due parti di natura diversa riguardando la prima relativa aiprimi due commi un procedimento di volontaria giurisdizione voltoall approvazione del rendiconto e la seconda regolata dal terzocomma l ipotesi di mancata approvazione o di contestazione delrendiconto medesimo come previsto dall art. 45 comma terzodisp. att. al cod.civ. da verificare nel contraddittorio degliinteressati » * n. 9470/2000 e che in ragione del rinviopieno dell art.411 cod.civ. all art. 386 cod.civ. il rendiconto finaledella tutela o dell amministrazione di sostegno a differenza delrendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola avistare v. articolo 380 cod.civ. data l importanza che lo stessoriveste in quanto atto conclusivo dell amministrazione di benialtrui va approvato dal giudice tale sentenza la cui naturadecisoria si ricava dall effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gliaccertamenti sul rendimento di conto del tutore è appellabile aisensi dell articolo 339 cod.proc.civ. ma non ricorribile percassazione * n. 17956/2008 dopo di che può eventualmenteaprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regoleordinarie e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunalee poi alla Corte d appello * n. 4029/2022 prec. conf. n.17956/2008 .Inoltre va ricordato che è inammissibile il ricorso percassazione che sotto l apparente deduzione del vizio di violazione o4 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023falsa applicazione di legge di mancanza assoluta di motivazione eNumero di raccolta generale 35680/2023di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioD amta piurbi b licianzio ne 21/12/2023realtà ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanzeistruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017* n. 19547/2017 * 8758/2017 * n. 16056/2016* n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .Nel presente caso la censura pur svolta come violazione dilegge intende sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti econtestare l accertamento compiuto dalla Corte di merito senzache tuttavia siano indicati fatti storici precisi che avrebbero potutocondurre ad un differente esito ove esaminati dalla Corteterritoriale.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensivadegli intimati.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023Data pubblicazione 21/12/2023REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoAMMINISTRAZIONE * CC* * Consigliere* * Consigliere * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3037/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* DI * * intimato* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO di MILANO * n.Data pubblicazione 21/12/20231060/2020 * con data 21/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere * *RILEVATO CHE* * nella qualità di amministratore di sostegno di* * * ha proposto ricorso per cassazione con tremezzi avverso il decreto della Corte di appello di Milano notificato il25/11/2021.Con detto decreto la Corte territoriale ha respinto il reclamoproposto dall odierno ricorrente nella qualità avverso il decretocon il quale il Giudice tutelare presso il Tribunale di Milano avevadichiarato la chiusura dell amministrazione di sostegno a favore di* * * madre di * * * per il decessodella beneficiaria e aveva approvato il rendiconto finale prodottodall amministratore di sostegno di * * * avvocato* * di * di * è rimasto intimato così anche* * * * * * * *Non sono state depositate memorie.È stata disposta la trattazione con rito camerale.CONSIDERATO CHE2.1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell art.70 dell art.720 bis e dell art.713 cod.proc.civ.Il ricorrente si duole che il * non abbia dato esecuzioneall ordine del Presidente della Corte di appello di invio degli atti alProcuratore Generale e che nemmeno in primo grado il PubblicoMinistero fosse stato informato ne deduce che la mancatatrasmissione ha comportato una violazione delle norme indicatecon una lesione del contradittorio alla luce di quanto affermatodalle Sezioni Unite n. 1093/2017 tale imporre la cassazione deldecreto con rinvio al giudice di primo grado.2 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/20232.2.

Il motivo va esaminato con priorità perché prospetta unData pubblicazione 21/12/2023problema di nullità del decreto e si pone come mezzo introdotto exart.111 * il motivo è infondato.2.3. Il principio invocato dal ricorrente secondo cui «In temadi procedimento per la nomina di amministratore di sostegno lamancata partecipazione del * ad entrambi i gradi di meritocomporta la cassazione del decreto della corte di appello e laremissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado atteso chein tale procedimento l intervento del * il quale è titolare anchedel relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degliartt. 406 comma 1 e 417 c.c. rientra nell ipotesi di cui all art. 70comma 1 n. 1 c.p.c. che è norma attinente alla disciplina delcontraddittorio e pertanto dà luogo ad un litisconsorzionecessario.» * * U. n.1093/2017 non risulta inveropertinente alla fattispecie in esame perché il procedimento inquestione non ha ad oggetto la nomina dell amministratore disostegno.Va affermato infatti che il procedimento di rendiconto previstodagli artt. 385 e seguenti cod.civ. applicabile anche in relazioneall operato dell amministratore di sostegno in ragione del richiamoespresso contenuto nell art.411 cod.civ. non rientra tra le causeriguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art.70 primocomma n.3 cod.proc.civ. e pertanto non richiede lapartecipazione del Pubblico *3.1.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degliartt.380 382 385 386 411 cod.civ. e 24 * Il ricorrente svolgeplurime doglianze in merito al procedimento seguito perl approvazione del rendiconto da parte del Giudice tutelare e criticala decisione della Corte di appello che ne ha confermato ilprovvedimento.3.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell art.96 cod.proc.civ. e dell art.24 * in ordine3 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023Numero di raccolta generale 35680/2023alla condanna al risarcimento del danno a favore del reclamatoData pubblicazione 21/12/2023liquidato equitativamente in euro 5.000 00=.3.3.

I motivi secondo e terzo da trattarsi congiuntamentesono inammissibili.È opportuno premettere che la vicenda in esame ricade sotto lavigenza della disciplina processuale anteriore alla riforma introdottadal d.lgs. n.149/2022 con gli artt.473 bis e seguenti cod.proc.civ.Va quindi osservato che l articolo 386 cod.civ. come questaCorte ha già avuto modo di sottolineare «consta sostanzialmentedi due parti di natura diversa riguardando la prima relativa aiprimi due commi un procedimento di volontaria giurisdizione voltoall approvazione del rendiconto e la seconda regolata dal terzocomma l ipotesi di mancata approvazione o di contestazione delrendiconto medesimo come previsto dall art. 45 comma terzodisp. att. al cod.civ. da verificare nel contraddittorio degliinteressati » * n. 9470/2000 e che in ragione del rinviopieno dell art.411 cod.civ. all art. 386 cod.civ. il rendiconto finaledella tutela o dell amministrazione di sostegno a differenza delrendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola avistare v. articolo 380 cod.civ. data l importanza che lo stessoriveste in quanto atto conclusivo dell amministrazione di benialtrui va approvato dal giudice tale sentenza la cui naturadecisoria si ricava dall effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gliaccertamenti sul rendimento di conto del tutore è appellabile aisensi dell articolo 339 cod.proc.civ. ma non ricorribile percassazione * n. 17956/2008 dopo di che può eventualmenteaprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regoleordinarie e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunalee poi alla Corte d appello * n. 4029/2022 prec. conf. n.17956/2008 .Inoltre va ricordato che è inammissibile il ricorso percassazione che sotto l apparente deduzione del vizio di violazione o4 di 5* disposto d ufficio Numero registro generale 3037/2022Numero sezionale 5279/2023falsa applicazione di legge di mancanza assoluta di motivazione eNumero di raccolta generale 35680/2023di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioD amta piurbi b licianzio ne 21/12/2023realtà ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanzeistruttorie operata dal giudice di merito * n. 29404/2017* n. 19547/2017 * 8758/2017 * n. 16056/2016* n. 34476/2019 * n. 5987/2021 .Nel presente caso la censura pur svolta come violazione dilegge intende sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti econtestare l accertamento compiuto dalla Corte di merito senzache tuttavia siano indicati fatti storici precisi che avrebbero potutocondurre ad un differente esito ove esaminati dalla Corteterritoriale.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensivadegli intimati.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto. * Dichiara inammissibile il ricorso Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023.Il Presidente5 di 5* Dichiara inammissibile il ricorso Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023.Il Presidente5 di 5* *