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Ordinanza — n. 35669/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds due to lack of identity of parties between conflicting judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35669/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors against a final judgment regarding bank loans. The appellants argued that a prior judgment declaring a contract null created a contradictory conflict with the current judgment upholding the guarantee. The court ruled that the two judgments involved different legal entities within the banking groups, meaning they lacked the necessary identity of subjects to constitute a true contradiction. Consequently, the court held that the appeal was inadmissible because the primary ground for revocation failed, rendering the remaining arguments moot.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 5 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A request for revocation based on contradictory final judgments is inadmissible if the judgments concern different legal entities, as no true contradiction exists; furthermore, if the primary ground for revocation fails, subsequent arguments become inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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contradictory judgments identity of parties revocation of judgment inadmissibility appeal finality of judgments ammortamento di titoli di credito revoca del fallimento revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 5 c.p.c.
chiedendo alla Corte d’Appello di Torino di revocare, a norma dell’art. 395 n. 5 c.p.c., la sentenza n.
Art. 96 c.p.c.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c..
Art. 327 c.p.c.
1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Tale valutazione in fatto, come detto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n.
art. 327 c.p
1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 395 c.p
327 c.p.c., che sancisce che la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., non può proporsi, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione.
art. 96 c.p
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c..
art. 96 cod.proc.civ
Va osservato che il giudizio svolto nei termini di cui all'art. 96 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7398 del 26.10.2016
Cass. n. 11493 del 11/05/2018
Cass. n. 1462/1969
sulla ricorrenza in concreto del difetto di normale prudenza, che è un modo di essere della colpa, implica un apprezzamento di mero fatto che sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, se congruamente motivato (vedi Cass. n. 1462/1969).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1528/2020 R.G. proposto da : LA GATTA S.S, BETTEO IDALGO e CORNOLO’ LINA, elettivamente domiciliatI in ROMA V. CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato VILLA DANIELE (VLLDNL64E06H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUSSO GIUSEPPE (RSSGPP62A26H037V) -ricorrenti- contro ROMEO SVP SRL, rappresentata dalla mandataria doBank, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato UVA GENNARO (VUAGNR42R27H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato FROJO ROBERTA (FRJRRT71E60A859S) -controricorrente- nonchè contro RAMPONI BRANDO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 930/2019depositata il 03/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con rogito del 21.6.2006 Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. (divenuta successivamente Unicredit s.p.a.), Banca Intesa Medio Credito s.p.a. (divenuta successivamente Intesa San Paolo s.p.a.), Banca di Roma e Monte dei Paschi di Siena, hanno concesso, ciascuna pro quota, alla Radiatori Tubor s.p.a. un finanziamento complessivo di € 3,5 milioni di euro. Contestualmente, la Gatta ss in persona dell’amministratore Betteo Elvio e degli altri soci Betteo Susanna, Betteo Idalgo e Cornò Lina, nonché Betteo Susanna in proprio, hanno rilasciato alle banche garanzia ipotecaria.

La Gatta ss ha rilasciato, altresì, garanzia autonoma sino alla concorrenza di € 3,5 milioni. A seguito del fallimento di Radiatori Tubor s.a.s., Unicredit ha ottenuto nei confronti dei fideiussori decreto ingiuntivo per la somma di € 1.306.455,47. I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che è stata rigettata dal Tribunale di Verbania con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 17125/2013 del 9 agosto 2013, che è passata in giudicato, a seguito della sentenza di questa Corte n. 7398 del 26.10.2016 – 23.3.2017, che ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile.

Con riferimento, invece, al credito da finanziamento concesso da Banca Intesa Medio Credito s.p.a., la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1609/2014 del 19 agosto 2014 - in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo parimenti ottenuto dall’istituto di credito – ha dichiarato la nullità delle garanzie patrimoniali rilasciate a favore di Banca Intesa Medio Credito. Tale sentenza è passata in giudicato dopo che la Suprema Corte, con decreto n. 3022 del 24.10.2016 – 3.2.2017, ha dichiarato estinto il giudizio, avendo Intesa Sanpaolo rinunciato al ricorso per cassazione precedentemente proposto.

A questo punto, i garanti hanno convenuto in giudizio Unicredit s.p.a. chiedendo alla Corte d’Appello di Torino di revocare, a norma dell’art. 395 n. 5 c.p.c., la sentenza n. 1725/2013 passata in giudicato il 23.3.2017, in quanto contrastante rispetto alla sentenza n. 1609/2014 passata in giudicato il 3.2.2017, e di accertare la nullità del contratto di finanziamento e la conseguente nullità delle garanzie dagli stessi prestate. Ad avviso dei fideiussori, la sentenza n. 1609/2014, emessa nel giudizio con Intesa San Paolo e passata in giudicato il 3.2.2017, ha definitivamente dichiarato la nullità del contratto di mutuo del 21.12.2006, sul quale si fonda la ragione di credito acclarata dalla sentenza (contrastante) n. 1725/2013, emessa in favore di Unicredit e passata in giudicato successivamente, ovvero il 23.3.2017 In particolare, il primo giudicato spiega un’efficacia riflessa sul secondo, dal momento che Unicredit, anche se non presente nel giudizio esauritosi con la sentenza n. 1609/2014, rappresenta un’unica parte contrattuale (seppur frazionata in più soggetti costituenti un unico pool finanziatore) e tale giudicato è vincolante anche per Unicredit.

Inoltre, il successivo passaggio in giudicato della sentenza n. 1725/2013, in quanto contraria alla prima, ha determinato un insanabile ed aberrante contrasto di giudicati. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 930/2019 del 3.6.2019, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da La Gatta ss e da Betteo Idalgo e Corniolò Lina, questi ultimi in proprio e quali eredi di Betteo Elvio. La Corte territoriale ha osservato che nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03 non vi erano altre sentenze passate in giudicato, né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e Banca Intesa Medio Credito, parte del rogito del 21.12.2006, o suoi aventi causa (tra cui Intesa San Paolo s.p.a.).

Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione. In ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da Unicredit Banca d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da Banca Intesa Medio Credito s.p.a., oggi Intesa San Paolo.

Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione La Gatta ss e da Betteo Idalgo e Corniolò Lina, questi ultimi in proprio e quali eredi di Betteo Elvio, affidandolo a tre motivi. DoValue s.p.a., quale mandataria di Romeo SPV s.r.l., nel frattempo divenuta cessionaria del credito già nella titolarità di Unicredit s.p.a., ha resistito in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 327 cod. proc. civ. nonché degli artt.3, 24 e 111 Cost.. Espone la parte ricorrente che la Corte d’Appello ha dato un’interpretazione erroneamente “rigorosa” dell’art. 327 c.p.c., che sancisce che la revocazione, per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., non può proporsi, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione. I ricorrenti propongono un’interpretazione della normativa che determini una sorta di rimessione in termini, consentendo a coloro che intendono chiedere la revocazione della sentenza di poter contare su termini decorrenti dalla data in cui è sorto il contrasto di giudicati e quindi da quanto si è verificato il secondo giudicato contrastante.

Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di ragionevolezza ex art 3 Cost e di certezza del diritto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.1418 cod. civ. Deducono i ricorrenti che in entrambe le controversie sfociate nei giudicati contrastanti erano identici per la causa petendi, rappresentata dal contratto di finanziamento concluso in data 21.12.2006, ed il petitum, essendo stato richiesto in entrambe la declaratoria di nullità del regolamento negoziale.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente, sono, rispettivamente inammissibile, ed infondato. Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello di Torino, nel pronunciare l’inammissibilità della domanda di revocazione, ex art. 395 n. 5 c.p.c., ha reso due rationes decidendi:

1) quando è stata pronunciata la sentenza n. 1725/03, oggetto della domanda di revocazione, non vi erano altre sentenze passate in giudicato né tra le stesse parti né tra gli attuali attori e Banca Intesa Medio Credito, parte del rogito del 21.12.2006, o suoi aventi causa (tra cui Intesa San Paolo s.p.a.). Né alcun giudicato è intervenuto nei sei mesi successivi alla pubblicazione della sentenza n. 1725/2013, ossia nel termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. per instaurare il giudizio di revocazione;

2) in ogni caso, l’asserito contrasto di giudicati non sussiste per difetto del requisito dell’identità di soggetti, atteso che la sentenza n. 1725/2013 ha ad oggetto il finanziamento concesso da Unicredit Banca d’Impresa, mentre la sentenza n. 1609/2014 ha ad oggetto il finanziamento concesso da Banca Intesa Medio Credito s.p.a., oggi Intesa San Paolo. Né la circostanza che i due finanziamenti siano stati concessi con un unico atto toglie che si tratti di crediti diversi, tanto è vero che ciascuna banca ha agito separatamente nei confronti dei garanti per il recupero del proprio credito.

Le censure svolte dai ricorrenti contro la seconda ratio decidendi sono palesemente infondate. E’, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. n. 27348/2017; conf. Cass. n. 23815/2012; Cass. n. 12348/2019) che, in tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivatamente escluso il contrasto di giudicati, atteso che le due sentenze, asseritamente contrastanti, difettavano del requisito della identità dei soggetti, essendo l’una stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico del gruppo Unicredit, poi divenuto Unicredit s.p.a., e, l’altra, nei confronti di altro e diverso soggetto giuridico del gruppo Intesa, poi divenuto Intesa San Paolo s.p.a..

Né può avere rilevanza la circostanza che entrambe le controversie avessero ad oggetto un finanziamento concesso lo stesso giorno nel contesto di un pool di banche, trattandosi di crediti diversi per i quali le due banche avevano agito separatamente. L’infondatezza delle censure svolte nei confronti della seconda ratio decidendicomporta, conseguentemente, l’inammissibilità di quelle svolte nei confronti della prima. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 96 c.p.c.. I ricorrenti deducono di aver fatto ricorso al mezzo della revocazione non per un abusivo utilizzo dello strumento processuale, ma per vedere risolto un aberrante contrasto tra due decisioni definitive, una delle quali ha ritenuto che il contratto di finanziamento era stato stipulato in frode alla legge.

6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che il giudizio svolto nei termini di cui all'art. 96 cod.proc.civ. sulla ricorrenza in concreto del difetto di normale prudenza, che è un modo di essere della colpa, implica un apprezzamento di mero fatto che sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, se congruamente motivato (vedi Cass. n. 1462/1969). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che i ricorrenti avessero agito con una condotta imprudente, riconducibile alla responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2° cod. proc. civ. (consapevolezza che la domanda di revocazione costituisse un atto manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 327 e dell’art. 395 n. 5 c.p.c.).

Tale valutazione in fatto, come detto, non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dai ricorrenti). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei