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Decreto — n. 35656/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35656/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35656/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5820/2021 R.G. proposto da: CREDIFARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA BRIGHENTI, 23 EDIF. B, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI (TNDMCR64H52H501E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLAMAZZOLI (MZZGRL63R52L219J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3774/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35656/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5820/2021 R.G. proposto da: CREDIFARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA BRIGHENTI, 23 EDIF. B, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI (TNDMCR64H52H501E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLAMAZZOLI (MZZGRL63R52L219J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3774/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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opposizione tardiva declinatoria di competenza desistenza dall'azione condono delle spese procedurali decadenza dal diritto di regresso decadenza legale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5820/2021 R.G. proposto da: CREDIFARMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA BRIGHENTI, 23 EDIF. B, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI (TNDMCR64H52H501E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLAMAZZOLI (MZZGRL63R52L219J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3774/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/12/2023 Il