Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, the Campania Region, did not act after the proposal for case closure was communicated, while the appellee, Cogeri Consortium, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5861/2021 R.G. proposto da: REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO GRANDE (GRNCRD54C27F839Y) -ricorrente- contro CONSORZIO GENERALE RICOSTRUZIONE COGERI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 INT 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI (NNCPQL43R26I234C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2597/2020 depositata il 14/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, senza distrazione ex art.93 c.p.c., non essendo ravvisabile in tal senso la richiesta e la necessaria attestazione del difensore antistatario nell’espressione “con attribuzione al controricorrente” .
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/12/2023 Il Consi