Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The material facts show that the proposal was communicated to the parties, yet no response was filed within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23474/2021 R.G. proposto da: GRASSO SALVATORE, GRASSO CARMELA, GRASSO GIUSEPPE, GRASSO ROSARIA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA UMBERTO 354, presso lo studio dell’avvocato SANTI PIERPAOLO GIACONA (GCNSTP71H28C351Y) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro COMUNE DI RADDUSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SPATOLA (SPTSRG81B18H163D) rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO GAGLIANO (GGLNGL63R22F250J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.294/2021 depositata il 08/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 20/12/2023 Il C