Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, a liquidated construction company, had filed a recourse against a lower court judgment regarding a dispute with the Municipality of Augusta. The court ruled that the statutory silence constituted a waiver of the appeal rights under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12127/2021 R.G.proposto da: COOP. EDILIZIA TRA LAVORATORI OGNI SPECIE GIUSEPPINA SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PIEROMONTICCHIO (MNTGPP59C19A494P) -ricorrente- contro COMUNE DI AUGUSTA IN PERSONA DEL SINDACO PT GIUSEPPE DIMARE, elettivamente domiciliato in AUGUSTA VIA GRAMSCI 75, presso lo studio dell’avvocato DOMENICA OTERI (TRODNC67H51A494I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.239/2021 depositata il 02/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/12/2023 Il