Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove legal representative's authority and lack of written contract terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to prove the legal representative's authority to act for the company. The lower court had dismissed the bank's claim because the loan contract lacked specific interest rate terms required by law. The court held that the appellant must provide negative proof of the representative's qualification when the entity is not publicly registered.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117, comma 2, t.u.b.; Art. 117, comma 4, t.u.b.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The party asserting a legal representative's authority bears the burden of proof, and the court cannot verify this ex officio if the entity's status is not publicly registered.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal representative authority burden of proof negative publicly registered entity banking contract terms inadmissibility appeal conto corrente documenti bancari rivalsa cambiaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117, comma 2, t.u.b.
154 del 1992 e l'art. 117, comma 2, t.u.b. abilitano la Banca d'Italia, su conform e delibera del C.I.C.R.
Art. 117, comma 4, t.u.b.
154 del 1992 e l'art. 117, comma 2, t.u.b.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22 novembre 2017, n. 27836
Nella pronuncia impugnata la Corte di merito ha evocato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836), secondo cui l'art.
Cass. Sez. U. 1° ottobre 2007, n. 20596
Cass. 10 giugno 2020, n. 11091
20596; in senso conforme: Cass. 10 giugno 2020, n. 11091; Cass.
Cass. 30 settembre 2014, n. 20563
11091; Cass. 30 settembre 2014, n. 20563).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14718 R.G.anno 2019 proposto da: Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato Massimo Bevere; ricorrente contro Mibelli Sergio, rappresentato e difes o dall’avvocato Dionigi Scano e dall’avvocato Elena Stella Richter, presso la quale è domiciliato; controricorrente nonché contro Ruggieri Ruggero, in proprio e quale legale rappresentante di Nuova Elmas Legnami s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Angeletti, presso il quale è domiciliato, e dall’avvocato Stefanino Casti; controricorrente Sez.

I–RG 14718 /2019 camera di consiglio10.10.2023 avverso la sentenza n. 10/2019depositatail 7 gennaio 2019 del la Corte di appello di Cagliari. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― C on due distinti atti di citazione Sergio Mibelli e Ruggero Ruggieri, entrambi fideiussori di Nuova Elmas Legnami s.r.l., costituita pure in giudizio attraverso lo stesso Ruggieri, che ne era legale rappresentante, h anno proposto opposizion e avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

Il credito azionato in via monitoria riguardava i saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi intrattenuticon la banca dalla societàNuova Elmas. I giudizi diopposizione, in cui si è costituita l’ingiungente, sono statiriuniti; il T ribunale di Cagliari ha quindi pronunciato sentenza non definitiva pubblicata10 luglio 2017; in detta decisione è stato rilevato , tra l’altro, che la banca aveva disatteso l’onere probatorio che l e incombeva, omettendo, segnatamente, di produrre i documenti contrattuali relativi ai due conti anticipi. 2.

― La banca ha impugnato la pronuncia e, nella resistenza di Ruggieri, di Nuova Elmas e di Mibelli, la Corte di appello di Cagliari ha respinto il gravame con pronuncia resa il 7 gennaio 2019. Nella pronuncia impugnata la Corte di merito ha evocato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836), secondo cui l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e l'art. 117, comma 2, t.u.b. abilitano la Banca d'Italia, su conform e delibera del C.I.C.R. a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da Sez.

I–RG 14718 /2019 camera di consiglio10.10.2023 queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,«in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto»non comporta una radicale soppressione della forma scritta,ma solo una relativa attenuazione della stessa. Il Giudice distrettuale ha rilevato, in proposito, che il contratto di conto corrente ordinario prevedeva genericamente la possibilità di accendere aperture di credito, senza tuttavia specificarne il regolamento economico: con la conseguenza che non risultava salvaguardata quella « indicazione nel ‘ contratto madre ’ delle condizioni economiche a cui andrà assoggettato il ‘contratto figlio’, necessario presupposto per aversi l'attenuazione di forma».

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come risultasse incontestato il rilievo, svolto dall'opponenteMibelli, per cui gli estratti conto prodotti in giudizio della B anca N azionale del L avoro comprovavano «l'esistenza di condizioni economiche relative ai conti correnti speciali totalmente diverse da quelle contenute nel conto corrente ordinario». 3. ― A vverso la sentenza di appello ricorre per c assazione, con un unico motivo, la B anca N azionale del L avoro . R esist ono con controricorso SergioMibellie Ruggieri Ruggero, in proprio e quale legale rappresentante di Nuova Elmas Legnami s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.― La ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1852, 1853 e 2697c.c., nonché dell’art. 117 t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993). In sintesi, secondo la bancaistante, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che i cosiddetti conti speciali fossero rapporti diversi dal conto corrente ordinario e che quindi ne fosse necessaria la documentazione in forma scritta. Sostiene la ricorrente che le condizioni contrattuali del conto corrente ordinario debbano intendersi esteseal collegato conto anticipi, «rappresentando, di fatto, i due conti l'espressione di un unico rapporto bancario, formalmente ‘frammentato’ solo per ragioni puramente contabili e tecniche ».

Sez. I–RG 14718 /2019 camera di consiglio10.10.2023 Deduce, quindi , che essa non sarebbe stata tenuta a produrre in giudizio i contratti relativi ai conti speciali in presenza del l ’« unico negozioprimario rilevante, costituito dal conto corrente ordinario», ove erano«riportate tutte le condizioni negoziali, compresi i tassi debitori e creditori applicati nel corso del rapporto». 2. ─Il ricorso è inammissibile. Risulta essere fondata l’eccezione dei controricorrenti, incentrata sulla mancata documentazione del potere rappresentativo in capo a Nicola Nuccorini e a Massimo Castelnuovo― qualificati rispettivamente , nel ricorso per cassazione,responsabile workout e deputy responsable legacy asset management― che hanno conferito la procura ad litem.

Èdedotto in ricorso che i medesimi hanno agito in giudizio «in qualità di sostituti del «direttore credito speciali» Francesco Magliocchetti, essendo s t ati nominati in forza di una disposizione , sottoscritta da predetto Magliocchetti, a sua volta adottata in forza di delibera del consiglio di amministrazione della società . Nulla, in proposito, è stato in questa sede documentato. Ora, i n tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe però a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizioneche la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva(come è nel caso in esame), non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in Sez. I–RG 14718 /2019 camera di consiglio10.10.2023 ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass.

Sez. U. 1° ottobre 2007, n. 20596; in senso conforme: Cass. 10 giugno 2020, n. 11091; Cass. 30 settembre 2014, n. 20563). Il descritto profilo di inammissibilità risulta essere assorbente rispetto ad altro,che affligge il singolo motivo di ricorso. È infatti il caso di rilevare, per mera completezza,che il mezzo di censura manca di confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che labanca istante nulla ha opposto al dato della mancata documentazione delle condizioni contrattualiche avrebbero giustificato gli addebiti posti in atto.

Si rileva, in proposito,che, in base all’art. 117, comma 4, t.u.b., i contrattibancari devono indicare il tassodi interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati: onde, difettandoil contratto di conto corrente della indicazione dei tassi da applicare alle operazioni di anticipazione bancaria, era evidentemente necessario che gli interessi applicati a queste ultime ― ben diversi da quelli pattuiti col contratto di conto corrente, secondo l’accertamento di fatto compiuto da Giudici del merito― risultassero da apposita convenzione . 3.

― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle duepart i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della Sez. I–RG 14718 /2019 camera di consiglio10.10.2023 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un