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Ordinanza — n. 35586/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation action ruling on simulated mortgage contract validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35586/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the bank's challenge to the bankruptcy court's decision invalidating a mortgage contract. The court found the lower court correctly interpreted the contract as simulated, intended to extinguish prior debts and secure new ones, which justified the revocation action. Consequently, the bank's arguments regarding the contract's nature and the lack of damage were deemed ungrounded and failed to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1414 cod. civ.; Art. 2901 cod. civ.: A contract concluded to extinguish prior debts and secure new ones with a mortgage is deemed simulated, allowing the bankruptcy administrator to invoke the revocation action for its invalidity.

Parole chiave

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revocatoria fallimentare contratto simulato mutuo fondiario garanzia autonoma azione revocatoria inefficacia relativa doppia conforme fondazione d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1414 cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la r icorrent e denunci a la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 cod.
Art. 2901, comma 1, n. 2 cod. civ.
Art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 348 ter, commi 4 e 5 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
art. 1414 cod. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la r icorrent e denunci a la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 cod.
art. 2901 cod. civ
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3500/2021R.G. proposto da Banca Intermobiliare di Gestione e Investimenti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Alessandro Lanzi, con domicilio eletto presso loStudio Legale Tributario Associato DLA, sito in Roma, via dei Due Macelli, 66 -ricorrente - contro Fallimento della CFN Investimenti s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3216 /20 20 , depositata il 3 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - la Banca Intermobiliare di Gestione e Investimenti s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Oggetto:azione revocatoria -mutuo fondiario Roma, depositatail 3 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda del Fallimento della CNF Investimenti s.r.l., aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti della procedura fallimentare, del contratto di mutuo fondiario con garanzia autonoma e parificazione di grado ipotecario concluso tra la banca e la società il 29 luglio 2010 e della relativa iscrizione ipotecaria del successivo 5 agosto; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che la conclusione del contratto di mutuo fondiario era stata finalizzata all’estinzione della pregressa esposizione debitoria della società e alla trasformazione del debito chirografario in debito privilegiato; -il ricorso è affidato a cinque quattro motivi; -il Fallimento della CNF Investimenti s.r.l. non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la r icorrent e denunci a la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 cod. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla natura simulata del contratto di mutuo fondiario; -il motivo è inammissibile; -sebbene la decisione faccia riferimento alla « natura simulata dell’atto di mutuo fondiario del 29 luglio 2020», appare evidente dalla lettura complessiva del provvedimento che il giudice di merito abbia inteso significare che la somma mutuata è stata utilizzata per finalità diverse da quelle –proprie del contratto di mutuo – della messa a disposizione del denaro e, per l’esattezza, per estinguere una pregressa esposizione debitoria e contestualmente assistere il nuovo credito con una garanzia ipotecaria; - una siffatta interpretazione del dato motivazionale trova indiretta conferma, d’altra parte, nella ritenuta fondatezza dell’azione revocatoria in ordine al medesimo contratto – su cui diffusamente la Corte si sofferma – e nel la conseguente dichiarazione di inefficacia relativa (nei confronti del Fallimento attore ) del medesimo, inconcepibile se non assumendo l’idoneità del contratto a spiegare effetti nei confronti delle parti e degli altri terzi; - da ciò consegue che la doglianza in esame non coglie la ratio decidendi, muovendo da una diversa – e, per le ragioni riferite, non plausibile –interpretazione della sentenza impugnata; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., per aver la Corte di appelloqualificato l’atto di costituzione dell’ipoteca quale atto a titolo gratuito e, conseguentemente, dichiarato la sua inefficacia(relativa) nei confronti del Fallimento senza alcun esame del requisito della scientia damni , peraltro neanche allegato dall’attore; -il motivo è inammissibile; -quanto alla mancata allegazione del requisito della scientia damni, la doglianza è inammissibile poiché – indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla ritualità della prospettazione di un siffatto vizio, non essendo fattovalere nella forma del vizio di extrapetizione – la mancata riproduzione dell’atto di citazione, sia pure in parte qua , non consente di apprezzare la veridicità di quanto allegato e la concludenza della doglianza; -quanto all’omessa valutazione di siffatto requisito , la censura non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha espressamente riconosciuto la « sussistenza in capo all’istituto di credito della consapevolezza di porre in essere atti concretamente pregiudizievoli delle ragioni dei creditorinel complesso considerati», così accertando il controverso requisito di cui all’art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ.; - deve, inoltre, osservarsi che non concludente si rileva la contestazione in ordine alla qualificazioneoperata dal giudice di merito, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, dell’atto di costituzione di ipoteca quale atto a titolo gratuito – apparentemente ritenuta sul fondamento della anteriorità della concessione del mutuo rispetto alla costituzione della garanzia – atteso che la Corte di appello ha esaminato, giudicandolo sussistente, anche il requisito del scientia fraudisin capo al terzo, richiesta con specifico riferimento ai soli atti a titolo oneroso; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. sotto il diverso profilo delmancato accertamento della sussistenza del requisito dell’eventus damni , anch’esso non allegato dall’attore; - anche questo motivo è inammissibile per ché non aggredi sce specificamente la sentenza impugnatanella parte in cui ha accertato la ricorrenza di «elementi che hanno evidentemente compromesso la garanzia patrimoniale del debitore»e ha provveduto alla loro puntuale indicazione (sussistenza di crediti preesistenti alla concessione del mutuo fondiario; iscrizione di ipoteca sull’intero patrimonio; identità sostanziale del credito chirografario e l’importo del mutuo ipotecario; non contestualità tra l’erogazione del mutuo e l’iscrizione della ipoteca); -con l’ultimo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione della circostanza che l’ipoteca costituita insisteva su un bene già oggetto di precedente ipoteca a garanzia di un credito vantato da altro soggetto; -il motivo è inammissibile, ricorrendo una ipotesi di « doppia conforme » che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura; -per le suindicate considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla deve disporsi in ordine delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il