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Ordinanza — n. 35553/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal accepted by the opposing party under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35553/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal, which was accepted by the respondent. The appellant, a foundation in liquidation, formally renounced the appeal against the Second Instance Court of Milan's judgment, while the respondent, a catering service company, agreed to this withdrawal. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a formal condemnation for costs, as permitted by the specific provision governing such consensual withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a ruling on litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings acceptance by opposing party litigation costs exemption Article 391 Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4091-2019proposto da: FONDAZIONE MONTE TABOR IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentat a e difesa da gli Avvocati FIORENZO FESTI e GUIDO ROMANELLI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro SERIST – SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L., rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati CHIARA ZARDI e PAOLO MAZZOTTA, per procura in calce al controricorso, e poi dall’Avvocato MICHELE DE BONIS, per procura del 28/2/2020 in atti; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 3321/2018 DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositatal’11/7 /2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSARic. 2019n. 4091 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 rilevato chela ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione della controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione