Cassation court rules restructuring agreement remains binding after bankruptcy if cause of contract persists despite execution impossibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a public hearing to examine whether a debt restructuring agreement remains binding after the debtor's bankruptcy declaration. The lower court held that while the agreement's execution became impossible, its substantive cause persisted, making the partial remissory content still binding between parties. The court agreed that the agreement does not automatically dissolve upon bankruptcy unless the specific cause of the contract is extinguished, rejecting the automatic invalidation of the entire plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182-bis l. fall.; Art. 1322 cod. civ.: A debt restructuring agreement retains binding force after bankruptcy declaration if the specific cause of the contract, such as the creditor's interest in the restructuring, has not been extinguished, preventing automatic dissolution of the entire agreement.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16701/2018 R.G. proposto da : TTM s.r.l., con sede in Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di c assazione , rappresentata e difes a dall' A vvocato Carlo De Maio, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di DISTILLERIE INGA C, elettivamente domiciliato in Roma, viale della Milizie n.38, presso lo studio dell’Avvocato Andrea De Rosa, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Maiella giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli in R.G. n. 23187/2017 depositato il24/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Distillerie Inga C. s.r.l. ammetteva al passivo della procedura il credito di € 636.326,33 vantato da T.T.M. s.r.l. per il minor importo di € 63.632; rilevava, infatti, che l’accordo di ristrutturazione del credito, di carattere remissorio, intervenuto fra il creditore istante e la società poi fallita non era stato risolto per inadempimento o impossibilità sopravvenuta e doveva, quindi, intendersi ancora vincolante fra le parti.
2. Il Tribunale di Napoli, a seguito dell’opposizione presentata da T.T.M. s.r.l., osservava che gli accordi di cui all’art. 182-bis l. fall., pur essendo riconducibili nell’alveo delle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno una propria autonomia giuridica, sono connotati da singole cause concrete e manifestano la loronatura concorsuale solo in sede di omologazione e con riferimento ai loro effetti. Evidenziava che in caso di dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione la dichiarazione di insolvenza determina l’impossibilità di esecuzione ed attuazione del complessivo piano di ristrutturazione, ma non incide sulla realizzazione della causa dei singoli accordi, che rimangono pienamente vincolanti fra le parti.
Sosteneva che la dichiarazione di fallimento non determina l'automatico scioglimento di tutti i contratti conclusi per l'attuazione del piano di ristrutturazione, perché la causa di tali accordi può ancora essere realizzata. Reputava, pertanto, che nel caso di specie, non risultando che l'opponente avesse ottenuto prima della dichiarazione di fallimento o quantomeno proposto, ex art. 72 l. fall., una domanda giudiziale per ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la società in bonis, il contenuto parzialmente remissorio dell'accordo di ristrutturazione dovesse ritenersi ancora vincolante per le parti stipulanti.
Rilevava, infine, l’inammissibilità delle domande di accertamento giudiziale di risoluzione dell'accordo per grave inadempimento della controparte e di riconoscimento della prededucibilità del credito insinuato, in ragione del loro carattere di novità.
3. T.T.M. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 24 aprile 2018, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Distillerie Inga C. s.r.l.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bis, 72 e 52 l. fall., 1322, 1323, 1325, 1236, 1453, 1458 e 1463 cod. civ.: la ristrutturazione dei debiti – spiega il ricorrente - rappresenta uno strumento di soluzione concordata dell’esposizione debitoria cumulata dall’impresa e il relativo accordo ha come propria causa concreta il superamento della crisi dell’imprenditore, perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei propri reciproci interessi; una volta ch e la dichiarazione di fallimento determina in via definitiva l'impossibilità di un'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione e il venir meno della sua causa, rappresentata dalla finalità obiettivamente perseguita dalle parti, non è possibile – in tesi - che sopravviva solo il contenuto parzialmente remissorio dell'accordo, divenuto obiettivamente ineseguibile. Il credito, dunque, andava ammesso per l'intero, sia pure in moneta fallimentare.
5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bis l. fall., 93,95, 98, 99 e 101 l. fall.: il tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la novità delle difese dell’opponente, in quanto in realtà la risoluzione dell’accordo era stata richiesta sin da subito, in via di accertamento incidentale, in funzione dell’ammissione al passivo dell’intero ammontare del credito originario. La società opponente, peraltro, nel replicare alle osservazioni del curatore, aveva rappresentato che la tesi del curatore del persistere dell'accordo di ristrutturazione comportava, come sua logica conseguenza, l’esclusione della necessità di un'ammissione al passivo del credito, in quanto il fallimento sarebbe stato tenuto a rispettare detto accordo corrispondendo l'importo “in moneta sonante”.
6. Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativ