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Ordinanza — n. 35506/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn with opposing party's consent, extinguishing the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the case. The controricorrente explicitly accepted this withdrawal, leading the court to apply Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no order for the payment of litigation costs was issued, and the entire judicial proceeding was terminated.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, when accepted by the controricorrente, results in the extinction of the proceedings without the imposition of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings controricorrente acceptance litigation costs waiver Cassation procedure abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7011-2021proposto da: LAURO ENRICO e FARMACIA CORVINO FRANCESCO S.A.S. DEL DOTT. CORVINO PASQUALE ORESTE, rappresentati e difes i dall’Avvocato RAFFAELE CARRANO; -ricorrenti - contro LAURO EMILIO FRANCESCO, rappresentato e difes o dall’Avvocato JACOPO SOLURI; -controricorrente - nonché FABOZZI LUIGI; -intimato - avverso l’ORDINANZA N. 368/2021DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdel 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA rilevato chei ricorrenti ha nno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2021n.7011 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima S