Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of connection to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by UBI Banca inadmissible, rejecting both grounds for review. The lower court ruled against the bank based on the lack of a certain date for the credit assignment contracts and the principle of succession of bankruptcy proceedings, rather than the specific bankruptcy law articles cited by the appellant. Since the appellant's arguments did not address the actual legal basis used by the Milan Court of Appeal, the Supreme Court found no valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.; Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not relate to the ratio decidendi of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6347/2016 proposto da: UBI BANCA s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Val Gardena nr 3 , presso lo Studio dell’avv. Lucio De Angelis, rappresentata e difesa , giusta procura speciale in atti,dagli avv.ti Giorgio Tarzia e Federica Commisso -ricorrente – Contro FALLIMENTO CARROZZERIA ANTONIO MINONZIO, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliat o in Roma , v ia Otranto nr. 36, presso lo Studio dell’avv. Mario Massano, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv.
Mauro Giardini -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2016 della Corte d’Appello di Milano depositata il 21/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/1/2016, rigettava il gravame proposto da UBI Banca spa (incorporante Centrobanca-Banca di Credito Finanziario e Mobiliare spa) avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti di effetti cambiari, rilasciati dalla Carrozzeria Antonio Minonzio srl ai propri clienti e incassati dalla Banca con compensazione con i propri crediti vantati nei confronti della propria cliente nel periodo in cui la società era stata ammessa al concordato preventivo ed era stata dichiarata fallita per un somma complessiva di € 190.191,78, condannando Centrobanca al pagamento di tale importo in favore del Fallimento. 2 La Corte distrettuale rilevava che l’inopponibilità al Fallimento dei contratti quadro prodotti dalla Banca, in quanto privi di data certa, configurabile, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, come eccezione in senso lato e, quindi, non assoggettata ai termini di decadenza, impediva di ritenere che le somme riscosse dalla banca dai clienti della fallita e trattenute per effetto della compensazione con i crediti vantati nei confronti del cliente fossero operazioni inserite nel “ castelletto di sconto o fido per smobilizzo dei crediti” o previste da altro accordo contrattuale di cessione dei crediti. 2.1 L’impugnata sentenza evidenziava inoltre che, non essendo stata contestata l’applicabilità del principio di consecuzione delle procedure concorsuali sfociate nel fallimento, trovavano applicazione l’art. 44 l.fall., che determinava dell’inefficacia dei pagamenti e delle compensazioni operate dalla banca dopo l’ammissione al concordato, e l’art 45 l.f. anche ai rapporti esauritisi nel corso della procedura minore.
Infine, i giudici milanesi assumevano che la Banca aveva contestato l’applicabilità dell’art 44 l.fall. sotto un diverso profilo, ovvero perché avrebbe avuto diritto a compensare i crediti derivanti dalle anticipazioni, ma che l’esame di tale questione era preclusa dalla mancanza di data certa del contratto.
3. UBI Banca ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento ha svolto attività difensiva depositando controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 169 l.fall. e 2914 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc per avere la Corte applicato la disciplina del 169 l.fall. che, in materia di concordato preventivo richiama espressamente l’art 45 l.fall, secondo la nuova versione entrata in vigore il 16/7/2006 e non applicabile ratione temporis al concordato preventivo della Carrozzeria Antonio Minonzio che risaliva al 2004 sicchè la disciplina sull’inefficacia degli atti di cessione del credito prevista dall’art 2914 1° comma nr. 2 cc era estensibile al fallimento ma non al concordato . 2 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. 2.1 La Corte milanese ha, infatti, escluso l’opponibilità dei dedotti contratti di sconto e/o cessione del credito non in forza dell’art. 45 l. fall. ma dell’art 2704 cc sul presupposto della mancanza di data certa dei contratti ed ha accertato l’inefficacia dei pagamenti non essendo in discussione che la consecuzione delle procedure riguardasse anche il regime di spossessamento dei beni che retroagiva a decorrere dalla data di apertura della procedura minore. 3 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 45 l.fall. in relazione all’art. 360 1° comma cpc ; argomenta che al momento della dichiarazione di fallimento i crediti che la società in bonis aveva ceduto a terzi, con l’incasso del cessionario non facevano ormai più parte del patrimonio del fallito con conseguente opponibilità alla curatela non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 2914 1° comma nr 2 cc . 3.1 Anche tale motivo è inammissibile. 3.2 La censura è, infatti, costruita sulla sussistenza di una cessione del credito anteriore al fallimento, ma nella fattispecie, come più volte precisato, la Corte milanese ha accertato la mancata prova dell’anteriorità al fallimento del contratto di sconto o di cessione del credito e la non contestazione dell’applicazione del principio del principio di consecuzione delle procedure ai fini dell’applicazione del regime previsto per i pagamenti di cui all’art. 44 l.fall. 4 In conclusione il ricorso è inammissibile . 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte,dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore im