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Ordinanza — n. 35479/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against detention order due to unexamined suspension of expulsion proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35479/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Ibrahim Belhaj's appeal against a detention order that had previously validated an expulsion measure. The appellant argued the lower court failed to consider that a suspension of expulsion proceedings had already been granted, rendering the detention legally unfounded. The court ruled that the detention order was invalid because it ignored the existence of the suspension, thereby ordering its annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; Art. 19, commi 1 e 1.1., t.u. imm.: A detention order validating an expulsion measure is invalid if the court fails to examine a prior suspension of the expulsion proceedings, as the individual cannot be considered illegally present when such suspension exists.

Parole chiave

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detention order validity expulsion suspension illegal presence status immigration detention cassation annulment permessi di dimora violazione del divieto d'entrata allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 35, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 19, commi 1 e 1.1., t.u. imm.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 novembre 2010, n. 23007
Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass.
Cass. 13 maggio 2009, n. 11028
23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art.
Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413
Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass.
Cass. 7 luglio 2021, n. 19299
24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299;Cass.29novembre 2018 n.
Cass. 29 novembre 2018, n. 30876
Cass. 2 settembre 2018, n. 22882
30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29ottobre 2012 n.
Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27771/2022R.G. proposto da Behlaj Ibrahim , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fiore , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania,corso Italia, 72 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questuradi Bologna -intimato - avverso il decretodel Giudice di Pace di Milano del 13 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Ibrahim Belhaj propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano del 13 ottobre 2022 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Bologna di trattenimento presso il Oggetto: immigrazione - trattenimento Centro di permanenza per i rimpatri di Milano -Corelli disposto nei suoi confronti, emesso a seguito dell’adozione del provvedimento di espulsione; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -nessuna delle parti intimate spiega difesa;

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui l’ordinanza impugnata non aveva considera to la pendenza, al momento dell’adozione del provvedimento espulsivo e d i trattenimento, dell’impugnativa avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione Territoriale, contenente istanza di sospensione, percui, al momento dell’emanazione del provvedimento espulsivodella misura afflittiva , non poteva essere considerato quale soggetto che si era illegalmente trattenuto sul territorio nazionale ; - con il medesimo motivo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1., t.u. imm., per aver il Giudice di Pace convalidato il provvedimento di trattenimento benché sussistesse una causa di inespellibilità, rappresentata dal provvedimento del Tribunale di Catania che aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento della Commissione Territoriale; -il motivo è, nei limiti che seguono , fondat o ; -l’art. 35, terzo comma, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 prevede che la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti adottati dalla Commissioneterritoriale in tema di protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva delprovvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi descritte dalle lett. a), b), c)e d) del medesimo comma; - in tali ipotesi, infatti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa solo quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni eassunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, a dottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - bis , d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione; - orbene, si rileva che l’ordinanza impugnata , pur dando atto della presentazione dell’istanza di sospensione da parte del richiedente, ha omesso di considerare che la stessa era stata accolta, per cui lo straniero non poteva più essere considerato illegalmente presente sul territorio nazionale; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unico , a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299;Cass.29novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa il decre