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Ordinanza — n. 35469/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late insinuation claim by successor company against bankruptcy estate for lease deposits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35469/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a late insinuation claim filed by a successor company against a bankruptcy estate. The company argued it should be credited for lease deposits and advance rents paid by the bankrupt entity, which it had assumed after acquiring the business assets. The court held that the lower court erred in applying the compensation rules, specifically regarding the timing of the debt's origin and the requirements for reciprocal debts.

Regesto Legislator

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Art. 56 l. fall.; Art. 111 l. fall.: The successor company's obligation to the bankruptcy estate arises from the transfer of the business, not the original lease; therefore, the debt lacks the necessary anteriority and certainty to be compensated against the bankrupt company's prior privileged claims.

Parole chiave

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bankruptcy insinuation successor company liability lease deposit compensation privilege vs compensation anteriority of debt late insinuation claim business transfer assets compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 56 l. fall.
La disposizione contenuta nell'art. 56 l. fall. rappresenta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez.
Art. 111 l. fall.
Art. 2558 cod. civ.
Il decreto di trasferimento spiegava che con la cessione dell’intero complesso aziendale erano trasferiti all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2558 cod.
Art. 98 l. fall.
L’opposizione ex art. 98 l.fall.
art. 2558 cod. civ
Il tribunale, quindi,ha correttamente riconosciuto la necessità che la procedura venisse indennizzata in conseguenza della successione ex lege dell’aggiudicataria nel contratto di locazione, quale effetto naturale della cessione di azienda, dato che l’art. 2558 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 775/1999
Cass. S.U. n. 23225/016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1457/2018 R.G. proposto da : CORRADI s.r.l., con sede in Castel Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Vespucci n. 60, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Ariani, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 5 aprile 2023 -ricorrente - contro FALLIMENTO di CORRADI s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via Franco Michelini Tocci n.50, presso lo studio dell’Avvocato Marco Visconti, che lo rappresenta e difende,unitamente all'Avvocato Luca Bertozzi, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in R.G. n. 19947/2016 depositata in data 1/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Fallimento di Corradi s.p.a. poneva in vendita l’azienda di cui era titolare la società fallita, che veniva aggiudicata e trasferita a Corradi s.r.l.. Il decreto di trasferimento spiegava che con la cessione dell’intero complesso aziendale erano trasferiti all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., anche tutti i contratti legati all’attività aziendale ancora in corso al momento della cessione, compresi i quattro contratti di locazione degli immobilidove veniva esercitata l’attività; questi contratti riconoscevano la corresponsione di un deposito cauzionale e l’avvenuto pagamento, alla data della stipula, di canoni anticipati da parte della conduttrice poi fallita.

2. Il giudice delegato, nell’esaminare la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo presentata da Corradi s.r.l. per i crediti vantati in prededuzione e privilegio, per essersi accollata ed aver estinto i debiti accumulati dalla fallita verso i lavoratori poi confluiti alle sue dipendenze, a titolo di ratei di ferie, permessi, R.O.L. e T.F.R. e relativi contributi, ammetteva al passivo l’importo complessivo di € 74.157,48, di cui € 31.892,46 in prededuzione (per la parte del credito maturata tra la data di ammissione di Corradi s.p.a. alla procedura di concordato preventivo e la cessione dell’azienda) e € 42.265,02 in privilegio (per la parte di credito venuta a scadenzain epoca antecedente), previa compensazione fra il maggior credito privilegiato dalla cessionaria anteriore a ll’avvio della procedura concordataria con il credito vantato dal Fallimento a titolo restitutorio, per depositi cauzionali e anticipi su contratti di locazionea uso non abitativo in essere con Raal Immobiliare s.r.l. , nei quali la prima era subentrata.

3. L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Corradi s.r.l. contro il provvedimento del G.D. veniva respinta dal Tribunale di Bologna che, preso atto dell’intervenuta successione della compagine aggiudicataria nella titolarità, attiva e passiva, dei contratti di locazione aziendali ex art. 2558 cod. civ., osservava che gli atti e i provvedimenti che avevano disposto e regolamentato la cessione del complesso aziendale di Corradi s.p.a. prevedevano a carico della cessionaria il pagamento di un corrispettivo parametrato esclusivamente ai beni aziendali da trasferire, senza alcun riferimento implicito o indiretto, ai fini della determinazione del prezzo di cessione, ai crediti della fallita derivanti d a i contratti di locazione in essere con la proprietaria degli immobili dove si svolgeva l’attività di impresa.

Negava, di conseguenza, il carattere onnicomprensivo ed esaustivo dell’importo versato per l’acquisizione dell’azienda, il cui ammontare non era idoneo a soddisfare le ragioni creditorie vantate dal Fallimento a titolo di ripetizione dei depositi cauzionali edegli anticipi dei canoni versati. Riteneva, così, legittima la compensazione operata dal G.D., dato che, in caso di cessione di azienda con contestuale successione della cessionaria nei contratti di locazione aziendali ancora in essere, la conduttrice cedente, salvo diverso accordo, ha diritto di ripetere direttamente dal cessionario le somme in precedenza versate al locatore a titolo di deposito cauzionaleo anticipazione dei canoni.

Reputava, infine, che il G.D. avesse correttamente disposto la compensazione in sede di verifica, in presenza del requisito della reciprocità, in quanto il credito opposto in compensazione dal Fallimento derivava da contratti di locazione stipulati in epoca antecedente la declaratoria di fallimento.

4. Corradi s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 1° dicembre 2017, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento di Corradi s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

5. Occorre rilevare, in via preliminare, la tempestività del controricorso del fallimento di Corradi s.p.a.. La procedura, infatti, ha richiesto la notifica del controricorso alla controparte nel rispetto del termine previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis) e, dopoche la stessa non era andata a buon fine (in data 7 febbraio 2018) perché il domiciliatario era risultato sconosciuto al domicilio eletto, ha diligentemente agito riattivando con immediatezza il procedimento notificatorio (il 19 febbraio 2018) al fine di assicurarne la continuità e la speditezza (cfr. Cass., Sez. U., 13394/2022).

6. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1176 e ss., 1322, 1372, 2558 e 2919 cod. civ., 105, 107 e 108 l. fall.: il tribunale, laddove ha ritenuto che l’aggiudicataria fosse tenuta a pagare al Fallimento, oltre al prezzo di compravendita dell’azienda, anche un ulteriore importo a titolo di corrispettivo dei crediti, per deposito cauzionale e anticipo di canoni di locazione,che erano stati trasferiti con i contratti di locazione, ha violato –in tesi - l’efficacia vincolante del decreto di trasferimento della proprietà dell’azienda, creando in capo a Corradi s.r.l. un obbligo di pagamento di un ulteriore corrispettivo non previsto nel bando di gara e di ammontare del tutto arbitrario.

7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 7.1 Il disposto dell’art. 2558, comma 1, cod. civ. prevede che in caso di cessione d’azienda si trasferiscono al cessionario i contratti stipulati per l’esercizio della stessa che non abbiano carattere personale; con la cessione si determina così, in mancanza dei patti derogatori previsti dalla norma, il subentro dell'acquirente d'azienda in tali rapporti contrattuali nella loro interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dai medesimi scaturenti (Cass.840/2012). 7.2 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la cessione, da parte del locatore, del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub-rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello statusdi locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa; tra di esse deve comprendersi anche il debito darestituzione di eventuali non dovute maggiorazioni di canone percepite dal cedente (Cass. 2961/2013).

Le posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente e ricollegate a posizioni contrattuali non ancora definite seguono, così, la sorte del contratto e transitano con esso, purché non sia già del tutto esaurito (v. Cass. 23581/2017, Cass. 22236/2014, 2961/2013). L’applicazione di questi principi al caso in cui –come nella specie - il credito sia vantato dal conduttore cedente l’azienda fa sì che il cessionario subentrante acquisisca la titolarità dei diritti di credito correlati al pagamento di anticipazioni di canone o alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti del locatore. 7.3 La censura in esame, pur non contestando che al caso di specie si applichi il disposto dell’art. 2558 cod. civ., sostiene l’illegittimità dell’imposizione di un ulteriore corrispettivo della vendita fallimentare, non previsto nel bando di gara , e si sviluppa facendo riferimento alla cessione del compendio aziendale, quando invece il credito vantato dal fallimento e opposto in compensazione discendeva sì dalla vendita concorsuale, ma era l’effetto diretto di una successione nel contratto di locazione aziendale.

In realtà il tribunale non ha incrementato l’entità del corrispettivo stabilito per la vendita concorsuale, ma ha registrato l’avvenuta successione nel contratto di locazione a seguito della cessione dell’azienda e ha individuato l’entità delle somme da restituire alla procedura in conseguenza dell’esistenza di un credito immanente al pregresso sviluppo dell'unitario rapporto locatizio aziendale di cui il conduttore cessionario si avvantaggiava, in termini di detrazione dal canone dovuto degli anticipi in precedenza versati dalla fallita, o si sarebbe avvantaggiato al momento della cessazione del rapporto, con la restituzione del deposito cauzionale.

Questi crediti, non assumendo carattere personale ed essendosi trasferiti al cessionario dell’azienda in uno con il contratto di locazione a cui accedevano, comportavano un detrimento patrimoniale a carico della procedura cedente a cui doveva far seguitoil versamento di una somma corrispondente. Il tribunale, quindi,ha correttamente riconosciuto la necessità che la procedura venisse indennizzata in conseguenza della successione ex lege dell’aggiudicataria nel contratto di locazione, quale effetto naturale della cessione di azienda, dato che l’art. 2558 cod. civ. non prevede che tale successione, ove comporti il subentro nella titolarità di diritti di credito, avvenga in termini gratuiti e senza che sia compensato lo svantaggio patrimoniale che in tal modo si determina in capo al cedente. 7.4 Infine, la considerazione in ordine al fatto che il corrispettivo fissato per l’acquisizione dell’azienda non avesse carattere onnicomprensivo ed esaustivo - e non ricomprendesse, quindi, le utilità derivanti dal contratto di locazione di cui il cessionario avrebbe potuto godere - costituisce una valutazione di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito,che non può essere rivista in questa sede di legittimità.

8. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 111 l. fall.: il tribunale – a dire della ricorrente – ha erroneamente ritenuto che il credito eccepito in compensazione dal Fallimento nei suoi confronti avesse i requisiti della reciprocità e della certezza; tale credito, in realtà, essendo sorto in virtù del decreto di trasferimento dell’azienda e del conseguente passaggio dei contratti di locazione, nonaveva natura di credito già presente nel patrimonio della società fallita anteriormente alla dichiarazione di fallimento, bensì di credito di massa e non era compensabile con suoi crediti privilegiati anteriormente sorti.

9. Il motivo è fondato. La disposizione contenuta nell'art. 56 l. fall. rappresenta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 775/1999) - una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Nel caso di specie il fatto genetico del credito della procedura non era il contratto di locazionea suo tempo stipulato dalla fallita con la società proprietaria degli immobili, ma il subentrodi Corradi s.r.l. in tale contratto,derivante dalla cessione dell’azienda.

L’obbligazione restitutoria della cessionaria verso il fallimento cedente, che non era certo prevista all’interno del contratto di locazione, può infatti essere sorta solo a seguito del trasferimento dell’azienda e della conseguente successione di Corradi s.r.l. nei contratti aziendali non personali. Ne consegue, per un verso, che non versandosi in un’ipotesi di c.d. compensazione impropria (che si verifica qualora i reciproci debiti e crediti delle parti nascono dal medesimo rapporto negoziale) il tribunale avrebbe dovuto valutare se ricorressero tutti i presupposti per l’accoglimento dell’eccezione di compensazione, (ovvero , secondo quanto statuito da Cass.

S.U. n. 23225/016, quelli di certezza, liquidità ed esigibilità del credito,non desumibili dal giudice in base al suo libero convincimento edevidentemente dipendenti , nella specie, dal riconoscimento - o comunque dalla non contestazione - della sussistenza e del l’ammontare d el credito stesso, asseritamente trasferito a Corradi s.r.l., da parte della locatrice/debitrice ceduta); per l’altro che il credito in questione, avente la sua genesi in un fatto posteriore all’apertura della procedura,non poteva essere compensato con i crediti dell’odierna ricorrente risalenti ad epoca antecedente all’accertamento dell’insolvenza.

10. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Bologna, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso,