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Ordinanza — n. 35461/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and bankruptcy concordat homologation extinguishing interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35461/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal and the homologation of the bankruptcy concordat. The appellant argued for the appeal's continuation, but the bankruptcy proceedings' closure created a lack of interest to proceed. Consequently, the Court ruled that the withdrawal extinguished the judgment, yet ordered full cost compensation between parties due to the procedural closure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 150 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the judgment, and when the underlying bankruptcy procedure closes via concordat homologation, full cost compensation applies between parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal bankruptcy concordat homologation lack of interest to proceed extinction of judgment full cost compensation condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 150 c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16126-2017proposto da: CORCIULO MAURIZIO, rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o GAETANO RUGGIEROper procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO MIRABELLA S.P.A., rappresentat o e difes o dall’Avvocato LIVIO PERSICO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 1392/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI , depositato il 19/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA rilevato cheil ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, che ha determinato la chiusura della procedura resistente e il sopravvenuto difetto d’interesse a proseguire il giudizio;Ric. 2017n. 16126 - Sez. 1 - CC del 2 1 novembre 20 2 3 ritenuto che: - la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, anche se non è accettata; -a fronte della mancataadesione del controricorrente, dev’essere pronunciata la condanna alle spese; - esistono, tuttavia, anche in ragione della sopravvenuta chiusura della procedura resistente, tutte le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezion