Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific facts proving expulsion illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Saadeddine Said against a detention order validating an expulsion measure. The appellant argued for a violation of constitutional rights and alleged the absence of obstacles to expulsion, but failed to provide specific facts demonstrating the illegality of the expulsion order. The court ruled that incidental review of expulsion legality requires explicit evidence emerging from the record, which the appellant did not supply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 t.u. imm.; Art. 5 CEDU: The court may incidentally review the legality of an expulsion order only if the illegality is evident from the existing record, requiring the appellant to deduce specific facts that would have prompted such a finding during the merits phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7953/2023R.G. proposto da Saadeddine Said,rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Rago, con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in Palazzo San Gervasio (PZ), via Conceria, 27 -ricorrente - contro Questura di Potenza -intimato - avversoil decreto del Giudice di Pace di Melfi del 3 aprile 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Said Saadeddine propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 3 aprile 2023 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Bielladi trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasiodisposto nei suoi Oggetto: immigrazione - trattenimento confronti; -il ricorso è affidato a tre motivi ; -la Questura di Potenza non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost e 19 t.u. imm., nonché l’apparente e/o inesistente motivazionein ordine all’assenza di elementi ostativi all’espulsione; -il motivo è inammissibile; - se è vero che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 t.u. imm., in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (cfr.
Cass. 28 giugno 2023, n. 18404; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 novembre 2015, n. 24415), un siffatto potere di rilevazione esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se il provvedimento sia esente da vizi; -conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo incidentale della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta illegittimità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata; -con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del Questore;-il motivo è infondato; -il Giudice di Pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti « di cui agli artt. 13, 13 bis e 14 D.
Lgs. 23/07/1998 n. 286 E SUCC. MOD.” in ragione del fatto che lo straniero: si era trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto; aveva fornito false attestazioni e dichiarazioni sulla sua identità; era un soggetto pericoloso; i suoi precedenti di polizia ostavano alla permanenza nel territorio nazionale»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo del giudice e per tale ragione di sottrae alla censura prospettata; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14, terzo comma, t.u. imm., 103, comma 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse pendente il procedimento di emersione di cui al predetto decreto-legge; -evidenzia, in proposito, che l’istanza di emersione era stata respinta dal Prefetto di Biella ma risultava ancora pendente il termine per l’impugnazione del provvedimento dinanzi al T.A.R.; -il motivo è infondato; - l’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, nel prevedere , al comma 1 1 , la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale nelle more dei procedimenti finalizzati a garantire livelli adeguati di tutela della saluteindividuale e collettiva in conseguenza della pandemia derivante dalCOVID- 19 e a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari , prevede espressamente, al successivo comma 13,che « La sospensione di cui al comma 11 cessanel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si procedaal rigetto o all'archiviazione della medesima…»; -da ciò consegue che il non controverso rigetto dell’istanza dell’odierno ricorrente ha determinato la cessazione del regime sospensivo e, conseguentemente, la reviviscenza del potere dell’amministrazione di dare corso ai procedimenti relativi all’ingresso e al soggiorno illegale degli stranieri, quale quello oggetto del presentegiudizio; - stante il tenore della richiamata disposizione normativa non concludente è la circostanza, allegata dal ricorrente, della pendenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza, atteso che la contestabilità giudiziale di tale provvedimento nondetermina, nel silenzio del legislatore, l’estensione dell’eccezionale effetto sospensivo; - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma