Cassation court dismisses appeal regarding discretionary compensation of litigation costs in immigration expulsion proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision to offset litigation costs in an immigration expulsion case. The appellant argued that the lower court erred by compensating costs despite his partial victory, claiming the reasoning was based on uncertain asylum prospects rather than clear legal principles. The court held that determining whether to offset costs is a discretionary power of the trial judge, limited only by the requirement that costs cannot be imposed on a completely victorious party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation's review of litigation cost allocation is limited to verifying that costs are not imposed on a totally victorious party, leaving the discretion to offset costs in mixed outcomes to the judge of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5691/2023 R.G. proposto da : SARDER AL MAMUN, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA CAVOUR, 139, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO LUIGI (MGLLGU74C26H703S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UTG PREFETTURA DI NAPOLI -intimato- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di NAPOLI R.G. n. 6806/2022depositata il 22/07/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 22-7-2022 il Giudice di Pace di Napoli, pronunciando quale giudice del rinvio all’esito dell’ordinanza di questa Corte n.33038/21, che aveva cassato, con rinvio, l’ordinanza del 20.12.2019del Giudice di Pace di Napoli, ha accolto l’opposizione a decreto di espulsione proposta da SARDER Al Mamun, nato in Bangladesh, il 23.4.1981, ed ha annullato il provvedimento prefettizio di espulsione Prot. 424 del 21.10.19 emesso nei confronti del cittadino straniero, compensando le spese di lite.
2. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura di Napoli, che è rimasta intimata.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo il ricorrente denuncia “error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.”, sul rilievo che la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, disposta nonostante fossero stati accolti nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso, era stata motivata dal Giudice di Pace in ragione “del non univoco orientamento della giurisprudenza in materia, della particolarità dei motivi addotti, della futura ed incerta domanda di asilo”. Ad avviso del ricorrente, invece, erano insussistenti le ragioni poste a base della decisione sulla regolazione delle spese di lite, per essere univoci i principi affermati nell’ordinanza della Cassazione e di criptico contenuto gli altri elementi addotti a sostegno della statuizione sulle spese.
2. Il motivo è infondato. La statuizione di compensazione delle spese di lite, motivata in modo idoneo dal Giudice di Pace, involge una valutazione che è rimessa al giudice di merito,secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio. Infatti, i n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass., 8412/2017; Cass. 17816/2019).
3. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.
4. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso. Così deciso in Roma,