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Ordinanza — n. 35439/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of interest after bankruptcy plan execution completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35439/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gruppo Aturia s.p.a. against the approval of a bankruptcy plan involving capital increase. The appellant argued that competitive bidding rules should apply to capital increases, but the court found the execution phase of the plan was already closed. Consequently, the court ruled that the appellant lost its practical interest in pursuing the appeal, rendering the examination of legal arguments unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 163-bis l. fall.; Art. 92 cod. proc. civ.: When the execution phase of a bankruptcy plan is closed due to final distribution, the creditor loses interest in appealing the approval, making the appeal inadmissible without further examination.

Parole chiave

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bankruptcy plan execution loss of interest appeal capital increase bankruptcy competitive bidding rules final distribution completion decisioni di associazioni di imprese concorrenza concentrazione di imprese

Disposizioni normative citate

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Art. 163-bis l. fall.
35/2021, omologava il concordato preventivo proposto da M Pumps s.r.l., dopo aver rigettato l’opposizione di Gruppo Aturia s.p.a., la quale aveva sostenuto che la disciplina delle offerte concorrenti contemplata dall’art. 163-bisl.
Art. 92 cod. proc. civ.
L’assoluta novità della questione presa in esame con il ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato; infatti, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10839/2019
Cass. 13636/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.641/2022 R.G. proposto da : GRUPPO ATURIA s.p.a., con sede in Gessate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentat o e difeso dagli Avvocati Gabriele Bricchi , Edoardo Panzera e Leopoldo Sambucci giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro M PUMPS s.r.l. , con sede in Corbola , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monselice p.zza XX Settembre n. 7, presso lo studio dell’ A vvocato Lorenzo Gollin, che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro NEVONI ROBERTO e CARLASSARE CLAUDIA, in qualità di commissari giudiziali del concordato preventivo presentato da M Pumps s.r.l. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo -intimati - avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia n. 1605/2021 depositatoil 19/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. M Pumps s.r.l. presentava una prima proposta di concordato liquidatorio che contemplava anche la cessione della propria azienda di produzione di pompe. La medesima compagine, a seguito della rinuncia a tale domanda, proponeva una seconda domanda di concordato che prevedeva non più la liquidazione del compendio aziendale, ma la continuità diretta e l’apporto di finanza esterna da parte di M Pumps Process s.r.l., mediante sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato dalla proponente (dopo l’azzeramento del precedente) con rinuncia dei soci attuali al diritto di sottoscrizione.

2. Il Tribunale di Rovigo, con decreto n. 35/2021, omologava il concordato preventivo proposto da M Pumps s.r.l., dopo aver rigettato l’opposizione di Gruppo Aturia s.p.a., la quale aveva sostenuto che la disciplina delle offerte concorrenti contemplata dall’art. 163-bisl. fall. doveva trovare applicazione anche nell’ipotesi di aumento di capitale previsto in piano, in quanto assimilabile alla vendita del compendio aziendale, e che la mancata indizione di una procedura competitiva le aveva procurato un ingente credito risarcitorio, azionato in sede di cognizione ordinaria avanti al medesimo tribunale.

3. La Corte d’appello di Venezia, nell’esaminare il reclamo proposto da Gruppo Aturia s.p.a. avverso il decreto di omologa, riteneva che al concordato con continuità diretta in cui la società debitrice preveda non la cessione di beni o di rami d’azienda, bensì il coinvolgimento di nuovi soci nella compagine sociale, mediante aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, non sia applicabile l’art. 163-bis l. fall.. Reputava, inoltre, che il tribunale, correttamente, non avesse computato Gruppo Aturia s.p.a. nel novero dei creditori concorsuali, in quanto l’aumento di capitale, di per sé, non poteva ritenersi elusivo del principio di competitività, dato che il mutamento dei soci non incideva sulla soggettività dell’impresa e gli effetti della cessione dell’azienda erano diversi dagli effetti del trasferimento delle partecipazioni attuato con il meccanismo dell’aumento di capitale.

4. Gruppo Aturia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 19 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito M Pumps s.r.l. con controricorso. Gli intimati Roberto Nevoni e Claudia Carlassare, commissari giudiziali del concordato preventivo M. Pumps s.r.l. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

5. Occorre preliminarmente rilevare, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., per tutte, Cass. 10839/2019), che, nelle more del giudizio (in data 31 luglio 2023), il giudice delegato ha dichiarato chiusa, per avvenuto riparto finale in adempimento della proposta e del piano, la fase esecutiva della procedura di concordato preventivo di M Pumps s.r.l.. Questa statuizione (prodotta in giudizio da parte controricorrente) ha fatto venir meno l’interesse di Gruppo Aturia s.p.a. a coltivare l’impugnazione proposta, ove si consideri che tale interesse discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della statuizione impugnata, un risultato pratico favorevole e che nel caso di specie, in caso di accoglimento del ricorso, l’annullamento riguarderebbe il provvedimento di omologa di una procedura concorsuale già venuta menoa seguito della declaratoria della sua chiusura.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di doglianza presentati. L’assoluta novità della questione presa in esame con il ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato; infatti, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse; v.

Cass. 13636/2015). P.Q.