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Ordinanza — n. 35424/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance, judgment becomes final and costs shared.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35424/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal without the respondent's acceptance. Although the withdrawal extinguished the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code, the parties had previously settled their positions extrajudicially, justifying a shared cost allocation. Consequently, the judgment became final and binding, excluding the requirement for the losing party to pay the unified contribution.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from cassation without the other party's acceptance extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, thereby precluding the application of the rule requiring the losing appellant to pay the unified contribution.

Parole chiave

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withdrawal from appeal extinction of proceedings finality of judgment unified contribution costs sharing ritiro delle conclusioni civili revoca del fallimento rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
che l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9474/2020
Cass. 9474/2020,, 3971/2015 e 17187/2014) .
Cass. 3971/2015
Cass. 17187/2014
Cass. 25485/2018
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20562/2018 proposto da: Tecnoelettra srl, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Francesco Mazzi -ricorrente - contro Fallimento Tecnocalor srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma Via Chiusi nr. 31 presso lo Studio dell’avv. Pio Corti ,rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Sergio Granata; -controricorrente - avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte di Appello di Milano depositato il 11/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO:

1. che Tecnoelettra s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’11/5/2018 c on la quale , in accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento Tecnocalor srl in liquidazione ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese, è stata dichiara t a l’inefficacia ex art. 167, comma 2, l.fall. del suo atto di acquist o dello stabilimento industriale della società poi fallita;

2. che il Fallimento ha resistito con controricorso;

3. che, in data 2/10/2023, è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia al ricorso per c assazione, sottoscritto dal legale della società ricorrente, munito di procura speciale a rinunciare; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

4. che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020,, 3971/2015 e 17187/2014) .

5. che sussistono tuttavia ragioni meritevoli di apprezzamento per compensare tra le parti le spese di giudizio , essendo emerso dall’atto di rinuncia che le stesse hanno definito in via stragiudiziale le loro posizioni.

6. che l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così de