Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Energy Fuel Distribution SRL, did not act after the lower court proposed a settlement, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7746/2023 R.G. proposto da : ENERGY FUEL DISTRIBUTION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO (TMSDND49B11H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAGLIALATELA FABIO (TGLFBA67S08H501Y) -ricorrente- contro ENY FUEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO DEI GRANARI 10A, presso lo studio dell’avvocato COSTI DANIELE (CSTDNL50E12H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO ENERGY FUEL DISTRIBUTION SRL, elettivamente domiciliato in RIETI VIA DELLE ORCHIDEE 9, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI FEDERICO (FRVFRC67H21A345Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1487/2023 depositata il 01/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di