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Ordinanza — n. 35297/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35297/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that a peace judge's order extending detention was null due to formal defects and insufficient motivation. The court rejected these claims, finding the judge's brief reference to the inadmissibility of a prior objection constituted adequate motivation and noting the appellant failed to provide specific arguments in the written petition.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 286/1998; Art. 360 n.3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific and complete arguments against the lower court's reasoning or if the lower court's brief reference to the inadmissibility of a prior objection constitutes sufficient motivation for the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient motivation requirement detention extension order procedural defect nullity immigration detention regulation proroga della carcerazione espulsione allontanamento ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il motivo di ricorso è così rubricato :« nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art.
Art. 360 n.3 c.p.c.
111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c ».
Art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011
art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art.
art. 13 Cost
286, dell’art. 13 Cost.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.577/2022 R.G. proposto da : JAMLI SAIFEDINE, rappresentato e difeso dall’avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA n. R.G. 1477/2021depositata il 24/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento in data 24/11/2021 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta di JAMLI SAIFEDDINE, nato in Tunisia il 19.05.1996,richiesto dal Questore di Caltanissetta il 22-11-2021.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Caltanissetta e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato :« nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c ». Il ricorrentededuce che il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CPR di Caltanissetta è nullo, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Sotto un primo profilo, deduce che di seguito al verbale d’udienza è riportato il provvedimento di proroga del trattenimento, consistente in un prestampato, da cui risulta prorogata la richiesta del Questore per il trattenimento, anziché prorogato il termine di trattenimento in sé. Sotto ulteriore profilo, deduce che il Giudice di Pace, nonostante si fosse riservato, a scioglimento della riserva, si era poi limitato a barrare il modulo prestampato nella parte “non sussistono”, ritenendo sussistenti i presupposti della proroga, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte con memorie depositate in udienza e limitandosi ad affermare, genericamente, che non erano condivisibili.

Rimarca, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la motivazione, per quanto sintetica e rinviante a provvedimenti precedenti, non può tuttavia essere limitata a un mero riferimento ad una formula astratta e predefinita, senza alcun rimando al caso concreto.

2. Il motivo è inammissibile. Riguardo al primo profilo di doglianza, si osserva che l’intestazione del verbale d’udienza, in calce al quale è stato redatto il provvedimento impugnato, indica univocamente che oggetto del giudizio era la proroga del termine di trattenimento di giorni trenta e in tal senso erano state anche le difese delle parti riportate nel medesimo verbale, il che rende non pertinente la critica circa la comprensibilità della statuizione del provvedimento impugnato. Quanto al secondo profilo, contrariamente a quanto scrive il ricorrente, il Giudice di Pace ha così motivato:

“ritenuta l’inammissibilità in questa sede dell’eccezione relativa alla manifesta illegittimità in quanto appartiene al giudice investito dell’opposizione avverso il decreto di respingimento…”. Dunque, è dato rinvenire nella suddetta motivazione, pur sintetica, il “rimando al caso concreto” e, in particolare, alle questioni dedotte dall’odierno ricorrente, il quale, per contro, non svolge alcuna specifica e compiuta censura rispetto alla suddetta argomentazione, né riporta in ricorso le ragioni di opposizione alla proroga che assume svolt e nella memoria depositata in udienza e che neppure, invero, aveva precisat o nel verbale d’udienza.

3. l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso in