Cassation appeal dismissed due to settlement; parties waived interest and agreed on cost compensation under Art. 391 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the parties voluntarily withdrew the proceedings following a settlement. Although the lower courts had partially upheld the guarantors' opposition against the bank's payment order, the parties subsequently agreed to a settlement and requested cost compensation. Consequently, the court ruled that the litigation interest had ceased, rendering the appeal moot and dismissing the request for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; In cases where parties voluntarily withdraw a cassation appeal due to a settlement, the judgment is extinguished without the need for a substantive ruling on the merits, and the special contribution unificato does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31678/2019 R.G. proposto da : SANTOBUONO NICOLA, DAMATO MARIA, elettivamente domiciliati in Roma Via Filippo Civinini 11, presso lo studio dell’avvocato PANTONE LUIGI MARIA rappresentati e difesi dall'avvocato SAVASTA MAURIZIO -ricorrente- Contro DONEXT S.P.A. già ITALFONDIARIO S . P . A . , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Lilio 95,presso lo studio dell’avvocato CARSILLO TEODORO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1635/2018 depositata il26/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . RILEVATO CHE Iricorrenti espongono di essere stati fideiussori della società RIABIT cooperativa, n ei confronti dei quali la banca ha ottenuto ingiunzione di pagamento per la somma di lire 97.000.000 quale saldo debitore portato da un conto anticipo fatture e da un conto corrente, cui essi hanno proposto opposizione, unitamente alla società cooperativa. Il T ribunale ha acco lto parzialmente l'opposizione proposta dagli odierni ricorrenti condannandoli al pagamento di una minor somma.
I ricorrenti hanno proposto appello che è stato parzialmente accolto, rideterminando il saldo debitore del conto corrente ordinario nonché il saldo del conto anticipi e di conseguenza condannando i fideiussori a pagare le somme sopra indicate nei limiti della fideiussione prestata sino alla concorrenza di euro 51.645,00. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i due fideiussori, affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso Ita fondiario s.p.a. (oggi doNext s.p.a.). Fissata l’udienza di trattazione, il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, rilevando che, nelle more del giudizio , è venuto meno l’interesse ad agire, avendo raggiunto una bonaria composizione della controversia e che di conseguenza la sig.ra Damato Maria, anche per conto del de cuius marito Santobuono Nicola, dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia agli atti del giudizio.
La controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinunzia dichiarando che tra le parti è intervenuta una transazione peraltro già eseguita; entrambe le parti hanno chiesto concordatamente la compensazione delle spese di giudizio. Il giudizio è pertanto da dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 391 cpc disponendosi la compensazione delle spese come richiesto dalle parti . Nulla sul contributo unificato, posto che i n tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica( Cass. n. 23175 del 12/11/2015)
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente tra le spese del giudizio di