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Ordinanza — n. 35259/2023 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy ex-debt discharge appeal dismissed due to lack of creditor notification violating due process rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35259/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against the appellate court's rejection of a bankruptcy ex-debt discharge request. The appellants argued that the lower courts failed to notify all creditors, violating their right to defense under Article 143 of the Bankruptcy Law. The court held that without proper notification to unsatisfied creditors, the initial judgment was null and void, necessitating a remand to the first instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 143, comma 1, l. fall.; Art. 354, cod. proc. civ.: The request for ex-debt discharge must be notified to all unsatisfied creditors; failure to integrate the adversarial proceedings renders the judgment null and requires remand.

Parole chiave

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bankruptcy ex-debt discharge lack of creditor notification violation of adversarial proceedings nullity of bankruptcy judgment right of defense creditors opposizione tardiva sospensione della procedura di fallimento ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143, comma 1, l. fall.
s.n.c., riteneva che il ricorso per esdebitazione fosse stato tempestivamente presentato, tenuto contoche il termine annuale previsto dall’art. 143, comma 1, l.
Art. 354 cod. proc. civ.
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Art. 137 e seguenti cod. proc. civ.
Sentenza Corte costituzionale 30 maggio 2008, n. 181
art. 354 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12950/2014
Cass. 21864/2010
12950/2014, Cass. 21864/2010).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24535/2016 R.G. proposto da : VITRANI MARIA e CERPELLONI ALESSANDRO AGOSTINO, elettivamente domiciliati in Cologno Monzese, via Galvani n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Nazzareno Surace, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro ISTITUTO NAZIONALE per l’ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sulLAVORO, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso la sede legale dell’istituto, rappresentato e dife so dagli Avvocati Lorella Frasconà e Giandomenico Catalano giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro BUSINESS PARTNER ITALIA società consortile per azioni, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via Francesco Cesi n. 44, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Pilato, che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro F.LLI MOLTENI SPA, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, BANCA NAZIONALE LAVORO GRUPPO BNP PARIBAS, DE LUCCHI SPA, DI PIETRO GUERINO MASSIMILIANO, LD PESSANI GIANFRANCO E C SAS, TEMPORARY SPA, FLLI ROSSI EMILIO C SNC, TELECONTROL VIGILANZA SPA, GALVAN SPA, VERNICIATURA GMG SRL, CORCILEA CASILE TOADER, INAIL, MIHALCEA NECULAI, FASTWEB SPA, CAMERA COMMERCIO INDUSTRIALE ARTIGIANTO MILANO, BOYKO YURY, MARINACCIO ROBERTA FRANCESCA, DANGA VASILE MIREL, MAESCHI MARIAN, SIAD SPA, BUMBARU LEONTIN, ELEFTERIU FANEL -intimati - avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n.703/2015 depositatoil 18/4/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Monza, con decreto del 13 ottobre 2015, dichiarava inammissibile il ricorso per esdebitazione presentato da Maria Vitrani, Alessandro Agostino Cerpelloni e Fabbro Service di Maria Vitrani C. s.n.c., in ragione della sua presentazione a distanza di oltre un anno dalla chiusura del fallimento.

2. La Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo presentato da Maria Vitrani, Alessandro Agostino Cerpelloni e Fabbro Service di Maria Vitrani C. s.n.c., riteneva che il ricorso per esdebitazione fosse stato tempestivamente presentato, tenuto contoche il termine annuale previsto dall’art. 143, comma 1, l. fall. rimane soggetto alla sospensione feriale dei termini, ma constatava che i reclamanti non avevano prodotto un piano di riparto finale dell’attivo da cui evincere quali fossero i creditori ammessi al passivo e in quale percentuale fossero stati soddisfatti. Reputava, pertanto, che il reclamo fosse infondato nel merito, dato la rilevata carenza probatoria impediva di verificare se i riparti effettuati, valutati in comparazione con quanto complessivamente dovuto, raggiungesseroun’entità tale da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto.

3. Maria Vitrani e Alessandro Agostino Cerpelloni hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato il 18 aprile 2016, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Business Partner Italia s.c.p.a. e I.N.A.I.L.. Tutti gli ulteriori creditori intimati non hanno svolto difese. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 142, comma 2, l. fall. e 115 cod. proc. civ.: la corte territoriale ha ritenuto che fosse assolutamente necessaria, al fine di valutare la sussistenza del requisito oggettivo dell'avvenuta soddisfazione almeno di una parte dei creditori, la produzione da parte deiricorrenti del piano di riparto finale dell'attivo, malgrado la norma non preveda nulla a tal proposito.

La parzialità dei pagamenti dei creditori concorsuali andava accertata, invece, dal giudice di merito attraverso un prudente apprezzamento delle risultanze documentali e del comportamento processuale degli altri creditori e della curatela, anche attingendo direttamente dal fascicolo del fallimento a cui il ricorso per esdebitazione si riferiva. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 12, l. fall., perché la c orte distrettuale non ha provveduto ad assumere d’ufficio un mezzo di prova ritenuto necessario per la decisione. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 143 l. fall.: il Tribunale di Monza, non integrando il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori concorsuali a seguito della presentazione del ricorso per esdebitazione, ha provocato un pregiudizio al contraddittorio stesso e al regolare svolgimento della procedura, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

La corte d'appello, a sua volta, ha gravemente violato le medesime regole allorquando non ha rilevato la nullità del decreto del primo giudicein ragione della mancata integrazione del contraddittorio.

5. La questione della regolare costituzione del contraddittorio in primo grado assume valenza prioritaria sotto un profilo logico- giuridico ed impone di prendere preliminarmente in esame (al di là del fatto che la corte d’appello non ha tenuto conto né che atti e provvedimenti del procedimento fallimentare rimangono nella disponibilità del giudice delegato, del tribunale fallimentare e della corte d’appello, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale, né che nel procedimento di reclamo exart. 26 l. fall. non vige il principio dispositivo della prova e il collegio ha un potere officioso di integrazione dei mezzi istruttori) il terzo motivo di ricorso, di cui deve essere rilevata la fondatezza.

Infatti, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione deve essere notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qual'art. 143 l. fall.. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori - che nel caso di specie non risulta essere mai stata effettuata avanti al tribunale, che ha emesso un provvedimento nei confronti dei soli Maria Vitrani e Alessandro Agostino Cerpelloni - determinava l'inesistenza della pronuncia del tribunale e la necessità di rimettere la controversia al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (Cass. 12950/2014, Cass. 21864/2010).

Risulta, parimenti, viziata la decisione impugnata, che non ha rilevato d'ufficio una simile nullità, perpetrando la violazione del diritto di difesa dei creditori.

6. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa