Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35254/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bankruptcy opposition ruling, rejecting double contribution fee due to full review nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35254/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal filed by Civita Coop against a bankruptcy court's rejection of their claim admission. The lower court had imposed a double unified contribution fee because the opposition procedure was deemed merely an appeal. The Supreme Court ruled this incorrect, establishing that such oppositions constitute a full first-instance review rather than a summary appeal subject to the fee penalty. Consequently, the bankruptcy court's decision was quashed, and the double fee was declared non-due.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002; The opposition to the state of creditors in bankruptcy proceedings, despite its contentious nature, constitutes a full first-instance trial and does not trigger the double unified contribution fee intended to deter dilatory appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy opposition procedure double unified contribution fee full first instance review Civita Coop social cooperative ICPLs.r.l. bankruptcy liquidation mancanza di prova prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ha quindi ritenuto che, per effetto della decisione di rigetto, ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quaterdPR 115/2002.
Art. 98 l. fall.
I l Tribunale di Civitavecchia, c on decreto del 15/1/2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Civita Coop società Cooperativa Sociale per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della ICPL s.r.l.
Art. 115 cpc
Art. 2729 cc
Art. 2697 cc
Art. 244 cpc

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24489/2016
Cass. 1342/2016
Cass. 24972/2013
Cass. 23281/2017
Cass. 13636/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 9186/2020 proposto da Civita Coop. società Cooperativa Sociale, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Marco Esposito - ricorrente - contro Fallimento ICPLs.r.l. in liquidazione intimato avverso il decreto nr. 107/2020 pronunciato in data 24/1/2020 dal Tribunale di Civitavecchia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. Cosmo Crolla.

RITENUTO IN FATTO

1. I l Tribunale di Civitavecchia, c on decreto del 15/1/2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Civita Coop società Cooperativa Sociale per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della ICPL s.r.l. in liquidazione del credito chirografario di € 19.764,73 , vantato a titolo di corrispettivo per l’espletamento di servizi di scarico container, facchinaggio ed altre operazioni accessorie ad esse collegate in favore d i ICPL srl in bonis. 1.1 Il t ribunale ha rileva to che l a documentazione prodotta dall’opponente (fatture ed estratto notarile dei libri contabili) era inidonea a provare il credito e che la prova orale dedotta era inammissibile in ragione della mancata indicazione dei testi da escutere. Ha quindi ritenuto che, per effetto della decisione di rigetto, ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quaterdPR 115/2002. 2 Civita Coop . ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, sulla base di tre motivi. Il Fallimentonon ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del dPR n. 115/ 2002, per avere il t ribunale err oneamente ritenuto che la norma sul “raddoppio del contributo unificato” si applichi anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. 2 Il motivo è fondato, in quanto l 'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (cfr.

Cass 24489/2016,1342/2016 e 24972/2013). Non si pone, pertanto, rispetto ad ess a , l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell'introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo (cfr. Cass.23281/2017, 13636/2015). 3 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.115 cpc , 2729 cc e 2697 cc, per aver il tribunale violato il principio dinon contestazione, in quanto i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere erano stati ammessi, in sede di verifica, dal curatore, il quale non si era ne ppure costituito nel giudizio di opposizione. 3.1 Il motivo è inammissibile posto, per un verso, che non risulta che in sede di opposizione la ricorrente abbia espressamente lamentato la violazione da parte del G.D. del principio di non contestazione (questione sulla quale il tribunale non ha pronunciato) e, per l’altro, che tale principio non poteva trovare applicazione nell’ambito del giudizio ex artt. 98/99 l. fall., nel quale il curatore è rimasto contumace. 4 Con il terzo motivo, che prospetta “ vizio di motivazione - omessa ammissione di prova testimoniale o altra prova-vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, laricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale , che mirava a dimostrare l’ an debeatur e d era quindi inerent e a circostanze decisive ai fini dell’ ammissione del credito allo stato passivo. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi che sorregge il capo del decreto con esso impugnato: il tribunale ha infatti ritenuto inammissibile la prova orale per la mancata indicazione, prescritt a dall’art 244 cpc. , dei testi da escutere 5 All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovuto il “ raddoppio di contributo” . 6 Le spese del giudizio vanno poste a carico del Fallimento nei limiti del minimo valore entro il quale è risultato soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorsoe dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , dichiara non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. Condanna il Fallimento ICPL in liquidazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 520 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della