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Decreto — n. 35235/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal due to applicant's formal withdrawal of legal proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 35235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the asylum proceedings extinguished following the applicant's formal withdrawal of the appeal. The applicant, Madbor Sahin, represented by counsel Doretta Bracci, submitted a written renunciation of the recourse against the Perugia Tribunal's decision. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A formal and timely withdrawal of legal proceedings by the applicant results in the extinction of the judicial action without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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asylum appeal withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Italian administrative law formal renunciation ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16439/2023 R.G. proposto da: Madbor Sahin, rappresentato e difeso dall’avvocato Doretta Bracci e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Ministero dell’Interno – Commissione per la Protezione Internazionale di Perugia, Ministero dell’Interno; -intimati – avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia del 01/6/2023; letta la rinuncia al ricorso delricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 2023 IlPre