Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Brunelli Armando, voluntarily withdrew the case against the two banking entities, which were immediately accepted by the opposing parties. Consequently, the court ruled that no further judgment on merits or costs was necessary, citing the specific articles governing withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if accepted by the opposing parties, rendering further adjudication unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29013/2022 R.G. proposto da: Brunelli Armando, rappresentato e difeso dall’avvocato Tancredi Tomezzoli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro BCC NPLS 2019 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Poggiali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Panini Bucciarelli in via G. A. Plana n.4, Roma; -controricorrente – contro Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa, in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Sabbatini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 835/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 5/5/2022;letta la rinuncia al ricorso del ricorrent e e la contestuale accettazione dellecontroricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrenti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 2