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Decreto — n. 35200/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35200/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35200/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25281/2022 R.G. proposto da: Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella De Berardinis e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Mariucci Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Palma e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 25/3/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35200/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 25281/2022 R.G. proposto da: Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella De Berardinis e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Mariucci Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Palma e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 25/3/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assunzione delle spese ritiro delle conclusioni civili anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25281/2022 R.G. proposto da: Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella De Berardinis e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Mariucci Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Palma e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 25/3/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 2023 IlP