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Decreto — n. 35197/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 35197/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiffs, represented by Martella and Zito, withdrew their action against the defendant bank, which was accepted by the opposing party. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Formal Withdrawal Extinction of Proceedings Plaintiff's Dismissal Appeal Withdrawal condono delle spese procedurali abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29783/2021 R.G. proposto da: Tabacchini Roberto, Bonifazi Cristina, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Martella, Giovanni Maria Zito ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in via G. P. da Palestrina n. 63, Roma; -ricorrenti – contro Che Banca! S.p.a., già Micos Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio U. Petraglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Aureliana n. 2, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2979/2021 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 23/4/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 2023