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Decreto — n. 35196/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings by the appellant company.

Numero d'incarto Decreto — n. 35196/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following a formal waiver of the appeal by the appellant companies. The lower court's judgment was challenged, but the appellants subsequently submitted a written renunciation of the recourse. The court ruled that this waiver met the requirements of the Civil Code, necessitating no further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination on merits or costs.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Code provisions formal renunciation supreme court ruling condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 21555/2023 R.G. proposto da: Gem S.r.l., Emmegross Group S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Paolucci e domiciliate presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n.504/23 della Corte di Appello di Ancona del 22/3/2023; letta la rinuncia al ricorso dellericorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese di parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 2023 Il