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Decreto — n. 35179/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to formal withdrawal meeting statutory requirements under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 35179/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the bankruptcy proceeding extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the petitioner. The petitioner, represented by Francesco Parenti, withdrew the recourse against the bankruptcy decree of the Florence Tribunal, while the opposing party, represented by Barbara Molinari, accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements extinguishes the proceeding without further adjudication on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Bankruptcy Appeal Formal Withdrawal Procedural Extinction Court of Cassazione desistenza dall'azione revoca del gratuito patrocinio revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28341/2022 R.G. proposto da: Franchi Fernando, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Parenti e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento Centro HL Distribuzione S.p.a., in persona dei curatori dott.ri Eros Ceccherini e Vincenzo Pilla, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Molinari e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 25/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre 2023 IlP