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Ordinanza — n. 35177/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove facts not examined by the Protection Commission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35177/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the lower court ignored facts not previously examined by the Protection Commission. The appellant argued the expulsion order violated human rights protections in Ghana, but the lower court relied on the Commission's prior denial of international protection. The Court held that since the appellant did not exhaust remedies against the Commission's decision, the lower judge was not required to re-evaluate those specific grounds, and the appellant bore the burden of proving new, unexamined circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1.1, t.u. imm.; When an expulsion order is challenged, if the applicant has not exhausted remedies against the Protection Commission's denial, the lower court is not required to re-evaluate the same grounds, and the appellant must prove facts not previously examined by the Commission.

Parole chiave

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expulsion appeal protection international exhaustion of remedies human rights violations inadmissible appeal burden of proof lower court review espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1.1, t.u. imm.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 aprile 2023, n. 10448
Cass. 19 aprile 2023, n. 10448; Cass.
Cass. 28 marzo 2023, n. 8274
10448; Cass. 28 marzo 2023, n. 8274; Cass.
Cass. 8 luglio 2022, n. 21716
Cass. 16 dicembre 2019, n. 33166
Cass. 16 dicembre 2019, n. 33166; Cass.
Cass. 20 febbraio 2013, n. 4230
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 344/2023R.G. proposto da Ofori George, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio , con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in Napoli, via Cavour, 139 -ricorrente - contro Prefettura –U.T.G. di Napoli -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli , de positat a i l 17 agosto2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -George Ofori propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli,depositata il 17 agosto 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale;

Oggetto: immigrazione - espulsione -il ricorso è affidato a un motiv o ; -la Prefettura – U.T.G. di Napoli non spiega alcuna attività difensiva; CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell’articolo 19, comma 1.1, t.u. imm., per aver l’ordinanza impugnata respinto l’eccezione di inespellibilità senza valutare le deduzioni relative alla presenza di violazioni di diritti umani in Ghana, luogo di rimpatrio, e il suo radicamento in Italia; -il motivo è inammissibile; - il Giudice di Pace ha motivato l’insussistenza di situazioni ostative all’espulsione con il fatto che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva denegato il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dall’espellendo e, quindi, aveva dichiarato inammissibile la reiterazione della stessa poiché avanzata senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine; -ciò posto, si osserva che se è vero che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19 t.u. imm. impone al giudice dell’impugnazione del provvedimento espulsivo di verificare la sussistenza delle cause ostative dedotte dall’espellendo (cfr.

Cass. 19 aprile 2023, n. 10448; Cass. 28 marzo 2023, n. 8274; Cass. 8 luglio 2022, n. 21716) , il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione comporta esonera il Giudice di Pace dall’obbligo di valutare i fattigià dedotti dinanzi alla Commissione e da questa esaminati, consentendo solo l ’ allegazione solo di fatti sopravvenuti o non conosciuti (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33166; Cass. 20 febbraio 2013, n. 4230); - pertanto, in presenza di una motivazione del giudice di merito che richiama l’accertamento operato dalla Commissione in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, è onere della parte ricorrente dare evidenza del fatto che l’oggetto delle deduzioni asseritamente non affrontate nell’ordinanza impugnata è relativo a circostanze non esaminate dalla Commissione, onde consentire a questa Corte di apprezzare l’ammissibilità della doglianza; -la parte, tuttavia, non ha assolto a un siffatto onere; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.