Decreto — n. 35167/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30925/2020 R.G. proposto da: Cantina Oleificio Sociale di Gradoli Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Cardoni e Guido Conticelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Gaetano Filangieri n. 4, Roma; -ricorrente – contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata dalla mandataria Intrum Italy s.p.a. (già Tersia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Caravello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – contro Manganozzi Marco, Manganozzi Francesco, Antonuzzi Alfredo, Patassini Giovan Battista, Tognarini Palmiero, Bucossi Giovan Battista, Raggi Augusto, Raggi Patrizio, Pieri Assunta; - intimati - avverso la sentenza n. 1356/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 20/02/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione d ella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 35167/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 30925/2020 R.G. proposto da: Cantina Oleificio Sociale di Gradoli Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Cardoni e Guido Conticelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Gaetano Filangieri n. 4, Roma; -ricorrente – contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata dalla mandataria Intrum Italy s.p.a. (già Tersia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Caravello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – contro Manganozzi Marco, Manganozzi Francesco, Antonuzzi Alfredo, Patassini Giovan Battista, Tognarini Palmiero, Bucossi Giovan Battista, Raggi Augusto, Raggi Patrizio, Pieri Assunta; - intimati - avverso la sentenza n. 1356/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 20/02/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione d ella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30925/2020 R.G. proposto da: Cantina Oleificio Sociale di Gradoli Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Cardoni e Guido Conticelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Gaetano Filangieri n. 4, Roma; -ricorrente – contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata dalla mandataria Intrum Italy s.p.a. (già Tersia S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Caravello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani in Viale di Villa Grazioli n. 15, Roma; -controricorrente – contro Manganozzi Marco, Manganozzi Francesco, Antonuzzi Alfredo, Patassini Giovan Battista, Tognarini Palmiero, Bucossi Giovan Battista, Raggi Augusto, Raggi Patrizio, Pieri Assunta; - intimati - avverso la sentenza n. 1356/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 20/02/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione d ella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicemb