Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved Silvia Gambini, who withdrew her suit against Prisma SPV s.r.l. and UniCredit s.p.a. regarding a prior appellate judgment from Milan. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without the need for further judicial determination on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23190/2022 R.G. proposto da: Gambini Silvia, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Mengucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Salvatore Marino in via Oslavia n. 28, Roma; -ricorrente – contro Prisma SPV s.r.l., quale mandataria doValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Brusciotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Via B. Tortolini n.30, Roma; -controricorrente – contro UniCredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Simona, Daminelli, Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via Po n. 12, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2069/2022 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 13/06/2022;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la accettazione d elle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellecontroricorrenti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14 dicembre