Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35148/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35148/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35148/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11040/2021 R.G. proposto da: Di Paolo Franco, Bonini Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Maria Baratta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Bertoloni n. 26/b, Roma; -ricorrenti – contro Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Giovannoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Nicotera n.29, Roma; -controricorrente – contro Curatela del Fallimento Coimp S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 5252/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 35148/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11040/2021 R.G. proposto da: Di Paolo Franco, Bonini Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Maria Baratta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Bertoloni n. 26/b, Roma; -ricorrenti – contro Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Giovannoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Nicotera n.29, Roma; -controricorrente – contro Curatela del Fallimento Coimp S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 5252/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione declinatoria di competenza rinvio del dibattimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11040/2021 R.G. proposto da: Di Paolo Franco, Bonini Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Maria Baratta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Bertoloni n. 26/b, Roma; -ricorrenti – contro Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Giovannoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via G. Nicotera n.29, Roma; -controricorrente – contro Curatela del Fallimento Coimp S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 5252/2020 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 20