Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, representing Intesa Sanpaolo, had previously filed a decree against the defendants but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the litigation without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination of the underlying dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23218/2018 R.G. proposto da: Ubi Banca s.p.a., ora Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata da Intrum Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe F. M. La Scala, Luciana Cipolla, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, via Ombrone n. 14, Roma; -ricorrente – contro Pernetti Achille, Savio Giovanna Ernesta Maria, rappresentati e difesi dall’avvocato Laura Vita ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Riccardi Carnevali in Piazza Giovine Italia n. 7, Roma; -controricorrenti – contro O.C.C. Organismo di composizione della crisi; -intimato – avverso il decreto del Tribunale di Pavia del 5/4/2018; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dei controricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre