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Decreto — n. 35142/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35142/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 14539/2021 R.G. proposto da: Bellifemine Crescenzo,Bellifemine Giuseppe, Bellifemine Porzia, De Gennaro Antonia, nella qualità di eredi di Bellifemine Salvatore, nonché le ultime due anche in proprio, nonchè Povia Mauro, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Antonio Di Lernia e Annalisa Ronco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mazzella di Bosco in via E. Monaci n.13, Roma; -ricorrenti – contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., e per essa quale mandataria con rappresentanza Sistemia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Merlicco e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1966/20 della Corte d’Appello di Bari pubblicata il 23/11/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35142/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 14539/2021 R.G. proposto da: Bellifemine Crescenzo,Bellifemine Giuseppe, Bellifemine Porzia, De Gennaro Antonia, nella qualità di eredi di Bellifemine Salvatore, nonché le ultime due anche in proprio, nonchè Povia Mauro, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Antonio Di Lernia e Annalisa Ronco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mazzella di Bosco in via E. Monaci n.13, Roma; -ricorrenti – contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., e per essa quale mandataria con rappresentanza Sistemia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Merlicco e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1966/20 della Corte d’Appello di Bari pubblicata il 23/11/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

Parole chiave

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estinzione dell'obbligazione condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione abbandono del procedimento desistenza dall'azione revoca dell'opposizione
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 14539/2021 R.G. proposto da: Bellifemine Crescenzo,Bellifemine Giuseppe, Bellifemine Porzia, De Gennaro Antonia, nella qualità di eredi di Bellifemine Salvatore, nonché le ultime due anche in proprio, nonchè Povia Mauro, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Antonio Di Lernia e Annalisa Ronco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mazzella di Bosco in via E. Monaci n.13, Roma; -ricorrenti – contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., e per essa quale mandataria con rappresentanza Sistemia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Merlicco e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1966/20 della Corte d’Appello di Bari pubblicata il 23/11/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14 dicembre 2023